Attenuanti Generiche: La Personalità dell’Imputato Può Giustificarne il Diniego?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità per adeguare la pena alla specifica situazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri che legittimano il diniego di tali circostanze, ponendo l’accento sulla personalità dell’imputato e sulla gravità del reato. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo, già gravato da numerosi precedenti penali, si è visto negare dalla Corte d’Appello la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ritenendo la decisione ingiusta e la motivazione carente, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio nel ragionamento dei giudici di secondo grado. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi a favore dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile e manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la motivazione della Corte d’Appello era del tutto priva di illogicità e pienamente conforme ai principi di diritto. La decisione di negare le attenuanti generiche non era stata arbitraria, ma basata su una valutazione concreta e puntuale di elementi specifici emersi nel corso del processo.
Le Motivazioni: Personalità dell’Imputato e Gravità del Fatto
La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente fondato il proprio diniego su due pilastri fondamentali:
1. La considerevole gravità del fatto: Il reato era stato commesso in piena notte, causando un danno non di minima entità alla persona offesa. Le modalità della condotta sono state ritenute un indicatore chiave della gravità intrinseca del crimine.
2. La personalità negativa dell’imputato: Questo è l’aspetto centrale della motivazione. I giudici di merito hanno sottolineato come i numerosi precedenti penali non fossero un mero dato statistico, ma il sintomo di una “certa pervicacia nel delinquere”. Tale comportamento indicava una crescente pericolosità sociale e un totale disinteresse per le regole e le prescrizioni dell’autorità giudiziaria.
La Corte ha inoltre colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi, poiché la loro valutazione assorbe e supera tutti gli altri. In questo caso, la gravità del fatto e la personalità negativa dell’imputato sono stati considerati elementi talmente rilevanti da rendere superflua l’analisi di altri eventuali fattori a favore.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche non è un atto dovuto, ma un giudizio discrezionale del giudice, che deve essere però ancorato a una motivazione logica e coerente. Le implicazioni pratiche sono chiare: la condotta di vita dell’imputato e la sua storia criminale hanno un peso determinante. Non basta l’assenza di elementi specificamente aggravanti per ottenere uno sconto di pena; il giudice deve compiere una valutazione complessiva della personalità del reo. La decisione rafforza quindi l’idea che la giustizia penale non guarda solo al singolo episodio criminoso, ma all’individuo nella sua interezza, per calibrare una sanzione che sia realmente giusta ed efficace.
Perché un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando la sua decisione è supportata da una motivazione logica e priva di vizi evidenti. Nel caso specifico, il diniego si è basato sulla notevole gravità del reato e sulla personalità negativa dell’imputato, evidenziata dai suoi numerosi precedenti penali e da una persistente inclinazione a delinquere.
Il giudice deve considerare tutti gli argomenti della difesa quando decide sulle attenuanti?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito analizzi tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, poiché la loro valutazione supera e rende irrilevanti tutti gli altri.
Qual è stata la conseguenza finale per l’imputato che ha fatto ricorso?
Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33593 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33593 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagina 7 della sentenza impugnata ove si evidenziano, da un lato, la considerevole gravità del fatto, dedotta dalle modalità della condotta, che veniva realizzata in piena notte e cagionava un danno non di minima entità alla persona offesa e, dall’altro, la negativa personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali, sintomatici di una certa pervicacia nel delinquere, di una crescente pericolosità sociale e del totale disinteresse verso le regole e le prescrizioni dell’autorità giudiziaria);
che, invero, a tale riguardo deve considerarsi il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.