Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il Diniego Basato sui Precedenti Penali
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri per un legittimo diniego, sottolineando il peso dei precedenti penali e di altri elementi sfavorevoli.
I Fatti del Caso
Il caso in esame nasce dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. La difesa lamentava la mancata applicazione delle attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione del diniego fosse viziata e in violazione di legge. L’imputato sperava di ottenere una riduzione della pena, ma la sua richiesta era già stata respinta in secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello era esente da vizi logici e giuridici. La Cassazione ha quindi confermato la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, chiudendo definitivamente la questione.
Le Motivazioni: Il Ruolo dei Precedenti Penali nel Giudizio
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno giustificato il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha chiarito che non è necessario, per il giudice di merito, analizzare minuziosamente ogni singolo elemento a favore o a sfavore dell’imputato. È sufficiente, invece, che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi.
Nel caso specifico, due fattori sono stati considerati determinanti:
1.  La capacità a delinquere dell’imputato: desunta dai suoi numerosi e specifici precedenti penali, che indicavano una chiara propensione a infrangere la legge.
2.  Il considerevole valore economico del bene: un elemento oggettivo che denota una maggiore gravità del fatto commesso.
La Cassazione ha richiamato un suo precedente orientamento (Sez. 3, n. 2233/2022), secondo cui, una volta che il giudice ha valorizzato elementi di tale peso, tutti gli altri fattori (anche quelli potenzialmente favorevoli) possono essere considerati implicitamente superati o disattesi dalla valutazione complessiva. In altre parole, la presenza di elementi negativi così rilevanti rende la motivazione del diniego solida e inattaccabile, anche se non si menzionano esplicitamente altri aspetti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante spunto di riflessione. Ribadisce che la concessione delle attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice, che deve essere esercitato con un’attenta valutazione degli indici di gravità del reato e di pericolosità del reo. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare elementi favorevoli, ma è necessario argomentare in modo convincente sul perché questi dovrebbero prevalere su fattori negativi evidenti, come una storia criminale significativa. La pronuncia conferma un approccio rigoroso, dove la storia personale dell’imputato e la natura del reato sono elementi centrali che non possono essere facilmente superati.
 
Quando un giudice può negare le attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando ritiene che esistano elementi negativi prevalenti, come la particolare gravità del fatto o la capacità a delinquere dell’imputato, che non giustificano una riduzione della pena.
È necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che basi la sua motivazione su quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la decisione.
Quali fattori sono stati considerati decisivi in questo caso per negare le attenuanti?
In questo caso, i fattori decisivi sono stati il considerevole valore economico del bene oggetto del reato e la spiccata capacità a delinquere dell’imputato, desunta dai suoi plurimi e specifici precedenti penali.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33590 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 33590  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ALTAVILLA MILICIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si valorizzano il considerevole valore economico del bene e la capacità a delinquere dell’imputato, desunta dai suoi plurimi e specifici precedenti penali, quali elementi ostativi al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.