Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Motivazione del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più discussi nel diritto penale, in quanto si basa sulla valutazione discrezionale del giudice. Con l’ordinanza n. 3906 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui criteri che legittimano il diniego di tali circostanze, offrendo importanti spunti di riflessione per operatori e cittadini. La decisione in esame chiarisce che una motivazione concisa ma ancorata a elementi decisivi è sufficiente a rendere la scelta del giudice insindacabile.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione per due ragioni principali: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’errata determinazione del trattamento sanzionatorio. In sostanza, l’imputato riteneva di meritare una pena inferiore, sia per la presenza di elementi a suo favore, sia perché la sanzione inflitta appariva sproporzionata.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. Questa decisione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto le doglianze del ricorrente non meritevoli di accoglimento, basandosi su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia.
Le Motivazioni: Il Principio Consolidato sulle Attenuanti Generiche
La parte centrale della decisione riguarda la motivazione del diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, dedotto dalle parti o emergente dagli atti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione.
Nel caso specifico, la Corte ha affermato che se il giudice evidenzia l’assenza di elementi positivi rilevanti e fonda il suo diniego su specifici fattori negativi, tale valutazione assorbe e supera implicitamente ogni altra argomentazione di segno contrario. Non è necessaria una confutazione analitica di tutti i punti sollevati dalla difesa.
Inoltre, per quanto riguarda la presunta eccessività della pena, la Cassazione ha tagliato corto, rilevando che la sanzione era stata fissata nel “minimo edittale”, ovvero il livello più basso consentito dalla legge per quel reato. Di conseguenza, ogni lamentela sulla sua graduazione era priva di fondamento logico e giuridico. La graduazione della pena, infatti, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame conferma la solidità di un principio cardine del nostro sistema processuale: la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze e nella commisurazione della pena. Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Economia processuale: Non è richiesta una motivazione “fiume” per giustificare il diniego delle attenuanti. Una motivazione sintetica ma logicamente coerente e incentrata su elementi cruciali è pienamente valida.
2. Onere della prova: Per sperare nel riconoscimento delle attenuanti, è necessario che emergano elementi positivi di particolare spessore, capaci di influenzare concretamente il giudizio del magistrato.
3. Inammissibilità del ricorso generico: Un ricorso in Cassazione che si limita a contestare genericamente la valutazione del giudice di merito, senza individuare vizi logici o giuridici specifici e palesi, è destinato all’inammissibilità.
In definitiva, questa pronuncia ribadisce che il giudizio di merito è il luogo deputato alla valutazione dei fatti e della personalità dell’imputato, e che il controllo di legittimità della Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui medesimi punti.
Cosa deve fare un giudice per negare legittimamente le attenuanti generiche?
Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi o rilevanti e all’assenza di fattori positivi, senza dover analizzare e confutare ogni singolo argomento difensivo.
È possibile contestare l’entità di una pena se è stata fissata al minimo previsto dalla legge?
No. L’ordinanza chiarisce che una lamentela sulla graduazione della pena è manifestamente infondata quando la sanzione è già stata fissata nel “minimo edittale”, ovvero il livello più basso consentito dalla norma per quel reato.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, come in questo caso, non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3906 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3906 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficie che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazio (si veda, in particolare, pag. 3);
che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie, ove peraltro è stata fissata nel minimo edittale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Prese ente