Diniego delle Circostanze Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma la Motivazione Sintetica
La valutazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del giudizio penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un’importante precisazione sui requisiti motivazionali necessari per negare questo beneficio, confermando un orientamento ormai consolidato. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza era la presunta erroneità della sentenza impugnata per non aver concesso le circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni del diniego, violando così i diritti dell’imputato a una pena più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a una valutazione preliminare: il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti minimi per essere esaminato. La conseguenza diretta, prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi che potessero escludere una sua colpa nella proposizione di un ricorso infondato.
Le Motivazioni: il criterio delle circostanze attenuanti generiche
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto il ricorso. Gli Ermellini hanno qualificato il motivo come ‘manifestamente infondato’. Perché? Perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, per motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessaria una disamina analitica e dettagliata di tutti gli elementi a favore o contro l’imputato.
Al contrario, è considerato sufficiente un ‘congruo riferimento’, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per giungere a tale conclusione. Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha verificato che la Corte d’Appello aveva fornito una simile motivazione, rendendo l’impugnazione pretestuosa e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per gli operatori del diritto: la contestazione del diniego delle attenuanti generiche in sede di legittimità ha scarse probabilità di successo se non si è in grado di dimostrare una palese illogicità o una totale assenza di motivazione da parte del giudice di merito. Non basta un semplice disaccordo con la valutazione effettuata.
Per la difesa, ciò significa che l’istanza per la concessione delle attenuanti deve essere supportata da elementi concreti e specifici già nei gradi di merito. Per l’accusa e per il giudice, si conferma che la discrezionalità nella valutazione di tali circostanze è molto ampia e che una motivazione sintetica, purché ancorata a elementi fattuali presenti nel processo, è sufficiente a superare il vaglio di legittimità.
È sufficiente una motivazione sintetica del giudice per negare le circostanze attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per motivare legittimamente il diniego del beneficio, in linea con la giurisprudenza consolidata.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Per quale motivo il ricorso è stato considerato ‘manifestamente infondato’?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche in contrasto con un principio consolidato della giurisprudenza, il quale ritiene sufficiente una motivazione sintetica ma adeguata da parte del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2691 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2691 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione dell circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del benef richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda particolare, pag. 2-3);
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pe condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.