Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma i Limiti alla Motivazione del Diniego
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2654/2025, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: le attenuanti generiche. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale riguardo l’onere di motivazione del giudice quando decide di non concedere tale beneficio, chiarendo che non è necessaria una disamina analitica di ogni singolo elemento. Analizziamo insieme i dettagli del caso e la portata di questo consolidato orientamento giurisprudenziale.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un individuo, condannato per il reato di furto dalla Corte d’Appello di Genova. La corte territoriale aveva confermato la sua colpevolezza, limitandosi a ridurre l’entità della pena precedentemente inflitta. L’imputato ha deciso di impugnare la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, sollevando un unico motivo di doglianza: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile, ritenendo il motivo proposto ‘manifestamente infondato’. La decisione si basa su un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Secondo i giudici, per giustificare il diniego delle attenuanti generiche, non è richiesta al giudice di merito una motivazione lunga e complessa.
Il Principio del ‘Congruo Riferimento’
Il cuore della pronuncia risiede nel concetto di ‘congruo riferimento’. La Corte ha specificato che, per motivare la decisione di non concedere il beneficio, è sufficiente che il giudice faccia un riferimento adeguato agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della sua valutazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adempiuto a tale onere, come si evinceva dalla motivazione della sua sentenza. Non è quindi necessario che il giudice analizzi e confuti ogni singolo elemento potenzialmente favorevole all’imputato; basta che indichi le ragioni fondanti del suo convincimento negativo.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dietro questa linea giurisprudenziale è duplice. Da un lato, risponde a un’esigenza di economia processuale, evitando di appesantire le sentenze con argomentazioni pleonastiche. Dall’altro, traccia un confine chiaro per l’ammissibilità dei ricorsi in Cassazione. Il ricorso non può basarsi su una semplice discordanza con la valutazione di merito del giudice, ma deve evidenziare un vizio di motivazione ben più grave, come una motivazione totalmente assente, palesemente illogica o contraddittoria. Poiché nel caso in esame la motivazione, seppur sintetica, esisteva ed era ancorata a elementi specifici del processo, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la strada per contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche è stretta. Per la difesa, non è sufficiente lamentare la mancata valorizzazione di alcuni aspetti positivi della personalità dell’imputato o delle circostanze del fatto. È invece necessario dimostrare che il giudice di merito ha completamente omesso di motivare o lo ha fatto in modo illogico. La conseguenza pratica della declaratoria di inammissibilità è stata, per il ricorrente, non solo la conferma della condanna ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un onere economico che si aggiunge alla pena principale.
Cosa deve fare un giudice per negare legittimamente le attenuanti generiche?
Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice fornisca un ‘congruo riferimento’ agli elementi che ha ritenuto decisivi o rilevanti per la sua decisione, senza dover analizzare e confutare ogni singolo aspetto favorevole all’imputato.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello rispettasse lo standard richiesto dalla giurisprudenza consolidata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2654 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2654 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 12/02/1993
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il reato di furto, riducendo però l’entità della pena inflitta;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda la seconda pagina della motivazione);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2024