Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Motivazione del Giudice
L’ottenimento delle attenuanti generiche rappresenta spesso un punto cruciale nei processi penali, potendo incidere significativamente sull’entità della pena. Tuttavia, cosa succede quando il giudice nega la loro concessione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 2303/2024) offre un’importante lezione sulla specificità richiesta nei ricorsi e sui poteri motivazionali del giudice di merito. Analizziamo insieme questo caso per capire i principi affermati dai giudici supremi.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Torino, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse errato nel non concedere la diminuzione di pena prevista dall’art. 62-bis del Codice Penale, nonostante la presenza di elementi a favore dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (cioè se le attenuanti fossero o meno meritate), ma si è fermata a un gradino prima, giudicando il ricorso stesso come “privo di specificità e manifestamente infondato”.
La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti pretestuosi o infondati.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nel richiamo a un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Secondo la Cassazione, quando un giudice di merito decide di negare le attenuanti generiche, non è obbligato a redigere una motivazione enciclopedica che analizzi e confuti ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa o emergente dagli atti.
È invece sufficiente che il giudice fornisca una motivazione congrua e logica che si concentri su due aspetti alternativi:
1. La presenza di elementi negativi ritenuti decisivi: il giudice può valorizzare aspetti sfavorevoli (come la gravità dei fatti, la personalità dell’imputato, i precedenti penali) ritenendoli prevalenti su qualsiasi altro elemento positivo.
2. L’assenza di elementi positivi rilevanti: in alternativa, il giudice può semplicemente constatare che non emergono dagli atti elementi di particolare valore che giustifichino una riduzione della pena.
Nel caso specifico, la Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva seguito proprio questo percorso, fornendo una motivazione adeguata al diniego (come si evinceva da un passaggio specifico della sentenza impugnata). Di conseguenza, il ricorso, limitandosi a lamentare genericamente il mancato riconoscimento delle attenuanti, non era in grado di scalfire la logicità e la correttezza della decisione di secondo grado.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chi opera nel diritto penale: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle richieste già avanzate nei gradi di merito. Per contestare il diniego delle attenuanti generiche, non basta lamentarsi della decisione, ma è necessario individuare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione del giudice.
L’insegnamento è chiaro: la difesa deve costruire argomentazioni solide e puntuali già nei primi gradi di giudizio, evidenziando in modo circostanziato gli elementi positivi che meritano una valutazione. Un appello generico o un ricorso basato su una mera delusione per la decisione sfavorevole è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato privo di specificità e manifestamente infondato, non essendo in grado di contestare efficacemente la motivazione della sentenza impugnata.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato quando nega le attenuanti generiche?
No. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla semplice assenza di elementi positivi, senza la necessità di analizzare ogni singolo aspetto favorevole.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2303 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2303 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della Corte d’appello di Torino
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agl elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.