Attenuanti Generiche: la Cassazione Conferma il Diniego Basato sui Precedenti Penali
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata e deve essere esercitata attraverso una motivazione logica e coerente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui criteri che possono legittimamente fondare il diniego di tali circostanze, confermando la rilevanza dei precedenti penali e della gravità della condotta.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte trae origine dalla condanna a un anno di reclusione inflitta a un imputato dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Roma. La condanna riguardava un reato previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di merito, ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando specificamente l’illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il Motivo del Ricorso: una Motivazione Illogica?
Il ricorrente ha incentrato la sua difesa su un unico motivo: l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione con cui la Corte d’Appello aveva respinto la sua richiesta di applicazione delle attenuanti generiche. A suo avviso, i giudici di secondo grado non avrebbero adeguatamente ponderato gli elementi a suo favore, limitandosi a una valutazione sommaria che non rendeva giustizia alla sua posizione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e lineare che ribadisce principi consolidati in materia. L’analisi della Corte si è concentrata su due aspetti fondamentali: i limiti del giudizio di legittimità e la correttezza dei criteri usati per negare le attenuanti.
Inammissibilità per Censure di Fatto
In primo luogo, la Suprema Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito. Non può, cioè, riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, dei giudici delle precedenti istanze. Il ricorso dell’imputato, riproponendo le stesse critiche già mosse in appello e devolvendo censure sulla valutazione dei fatti, si poneva al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. Di conseguenza, è stato ritenuto inammissibile.
La Legittimità del Diniego delle Attenuanti Generiche
Entrando nel merito della questione, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale immune da vizi logici e giuridici. Il diniego delle attenuanti generiche era stato fondato su due pilastri solidi: i precedenti penali dell’imputato e la gravità oggettiva della sua condotta.
Richiamando un proprio precedente (sentenza n. 3896/2016), la Cassazione ha sottolineato che la ratio della norma sulle attenuanti non impone al giudice di esaminare e confutare analiticamente ogni singolo elemento addotto dalla difesa. È sufficiente, per un legittimo diniego, che il giudice individui e motivi in merito agli indici di preponderante rilevanza che ostano alla concessione del beneficio. In questo caso, i precedenti penali sono stati ritenuti sufficienti a formulare un giudizio di disvalore sulla personalità dell’imputato, giustificando pienamente la decisione di non ridurre la pena.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: nel valutare la concessione delle attenuanti generiche, il giudice può legittimamente basare il proprio diniego anche solo sui precedenti penali dell’imputato. Questi elementi, infatti, costituiscono un indicatore oggettivo per formulare un giudizio sulla personalità del reo, che è uno degli aspetti centrali della valutazione. La decisione della Cassazione ribadisce che, a fronte di una motivazione logica e ancorata a dati concreti come la storia criminale dell’imputato, le censure che mirano a una rivalutazione dei fatti non possono trovare accoglimento in sede di legittimità. L’esito del ricorso, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi che si concentrino su vizi di legge e non su mere doglianze di fatto.
Un ricorso in Cassazione può contestare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare i fatti. Può solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. L’ordinanza ribadisce che le censure che attengono alla valutazione dei fatti sono inammissibili.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare ogni singolo elemento a favore dell’imputato?
No, secondo quanto stabilito dalla Corte, non è necessario. È sufficiente che il giudice indichi gli elementi di preponderante rilevanza che ostacolano la concessione delle attenuanti, come i precedenti penali o la gravità del fatto, senza dover confutare ogni argomento difensivo.
I precedenti penali di un imputato sono sufficienti da soli a giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Sì, l’ordinanza chiarisce che il diniego può essere fondato anche soltanto sui precedenti penali, poiché questi permettono al giudice di formulare un giudizio di disvalore sulla personalità dell’imputato, che è un fattore chiave nella valutazione per la concessione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1586 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1586 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 27/12/1969
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna resa dal Tribunale in sede, nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, alla pena di un anno di reclusione.
Considerato che il motivo dedotto (illogicità e contraddittorietà della motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità perché devolve censure in fatto e che ripropongono le medesime critiche svolte con l’appello, già valutate dalla Corte territoriale e da questa disattese con ragionamento corretto in punto di diritto, nonché con argomenti non raggiunti da specifica critica rispetto al contenuto della motivazione offerta dal giudice del gravame (cfr. p. 3).
Reputato che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in modo ineccepibile, in ragione anche dei precedenti penali dell’imputato oltre che per la gravità della condotta (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente