Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 963 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 963 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN BIAGIO DI CALLALTA il 26/05/1954
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che NOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 23 gennaio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, 267/42 (fatti commessi in Treviso in data 15 luglio 2011 e 18 dicembre 2013);
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di me nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ril dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque ril rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto correttamente applicati i criteri di cui 133 cod. pen. anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo all’entità dei fatti e alla negativa personalità dell’imputato grava numerosi precedenti penali per fatti analoghi): in effetti, la richiesta di concessione circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordi di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057), posto che, ai fini della determinazio della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (ad esempio, la gravità dell condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un d polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò lesione del principio del “ne bis in idem” (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378):
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente