Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 650 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 650 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 14/09/1999
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Min* ro, in persona del Sostituto Procuratore che ha conclu chiedendo
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 14 dicembre 2022, La Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Sciacca, rideterminando la pena inflitta a NOME in quella di mesi 4, giorni 26 di reclusione ed euro 245 di multa.
La Corte di merito ha riqualificato l’episodio occorso in data 23/8/2020 – per il quale l’imputato era stato arrestato in flagranza – i termini di furto tentato ed ha escluso il vincolo della continuazione con altr precedenti episodi di furto.
All’imputato era contestato di essersi impossessato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, del carburante di proprietà della “RAGIONE_SOCIALE“, asportando detto carburante dagli automezzi della società con l’uso di un tubo in gomma.
Erano altresì contestate le aggravanti di cui all’art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen. e 99, comma 4, cod. pen.
Il ricorrente fu tratto in arresto nella flagranza del reato di furto data 23 agosto 2020, venendo sorpreso dai Carabinieri nell’atto di effettuare il travaso del carburante in taniche di plastica. L’arresto fu preceduto da indagini attivate in seguito alle numerose denunce sporte dai responsabili della ditta “RAGIONE_SOCIALE“, che avevano constatato diversi ammanchi di carburante. La visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sul luogo del fatto aveva permesso di appurare che, in data anteriore al 23 agosto 2020, precisamente il 10 ed il 17 agosto 2020, due individui, diversi dall’odierno imputato, si erano introdotti nell’area parcheggio degli automezzi, asportando il carburante con l’uso di un tubo di gomma e taniche di plastica. Il giudice di primo grado aveva ritenuto responsabile NOME Daniel anche dei furti che avevano preceduto il suo arresto in considerazione del medesimo modus operandi con cui erano stati perpetrati i furti. La Corte di appello, come già detto sopra, ha ritenuto ch non fosse stata raggiunta la prova della penale responsabilità dell’imputato in ordine ai fatti occorsi in data anteriore al 23/8/2020, provvedendo a rideterminare la pena inflitta in primo grado.
Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso.
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Violazione degli artt. 192 e 530 cpv. cod. proc. pen.
La Corte di appello, lamenta la difesa, non ha tenuto conto delle risultanze processuali e delle censure difensive riguardanti il reato contestato all’odierno ricorrente. Ha trascurato di considerare come dagli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale si evincesse in maniera certa l’assoluta estraneità dell’imputato ai fatti contestati. Non si è tenuto conto delle argomentazioni illustrate dalla difesa nel gravame proposto. L’ipotesi accusatoria risulta fondata su elementi di sospetto assolutamente inidonei ad assurgere al rango di indizi.
II) Violazione dell’art. 62-bis cod. pen.
I giudici avrebbero dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche e, quindi, pervenire ad una pena più mite. Secondo costante orientamento della Suprema Corte, l’applicazione delle attenuanti generiche può essere rifiutata per l’assenza di elementi positivi di giudizio, ma non per la presenza di elementi negativi (Sez. IL, n. 195339/93).
I giudici, conformemente alla citata pronuncia, avrebbero dovuto concedere le attenuanti generiche trovandosi al cospetto di una serie di elementi positivi. Le circostanze attenuanti generiche rispondono, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, all’esigenza di adeguare la pena alle situazioni concrete esaminate, nel rispetto del principio di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi proposti e manifesta infondatezza.
Il primo motivo di doglianza è del tutto aspecifico. La difesa non indica le ragioni poste a fondamento delle critiche mosse alla motivazione della sentenza, limitandosi a dedurre il cattivo governo dell’art. 192 cod. proc. pen. e rimarcando l’assoluta estraneità ai fatti del ricorrente, senza alcun preciso riferimento alla fattispecie concreta in esame.
Secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi generici ed indeterminati, con i quali solo apparentemente si denuncino errori logici o di diritto, per violazione dei requisiti richiesti combinato disposto dagli artt. 581, comma 1, lettera d), e 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. (in argomento, da ultimo, si vedano Sez. U n. 8825
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del 27/10/2016, COGNOME Rv. CODICE_FISCALE 01, in cui, con riferimento agli atti di impugnazione, si è affermato il generale principio in base al quale i motivi di appello, al pari di quelli prodotti in sede di ricorso per cassazione, debbano considerarsi privi di specificità allorquando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di poste a fondamento della decisione impugnata).
5. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche riposa su una motivazione del tutto congrua, avendo la Corte di appello posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, il quale è gravato da plurimi precedenti anche specifici e non ha mostrato segnali di resipiscenza.
La motivazione è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in questa sede (cfr. ex multis Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 -01:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudic di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01: «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia no contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini del concessione o dell’esclusione»).
I rilievi difensivi contrastano con l’esegesi della norma di cui all’ar 62-bis cod. pen. sostenuta dalla giurisprudenza unanime di questa Corte, in base alla quale che «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione dell pena» (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260054).
6. Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Presidente