Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti per la Concessione
Con l’ordinanza n. 545/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: la concessione delle attenuanti generiche. La decisione offre importanti spunti sulla corretta motivazione che il giudice di merito deve fornire in caso di diniego e sui limiti dei motivi di ricorso in sede di legittimità. Questo caso, nato da un ricorso avverso una condanna della Corte d’Appello, ribadisce principi consolidati ma di fondamentale importanza pratica.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di un imputato, condannato nei gradi di merito per un reato legato a sostanze stupefacenti. La difesa aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello lamentando due principali violazioni di legge e vizi di motivazione: in primo luogo, la mancata assoluzione per insussistenza del fatto; in secondo luogo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso: Tra Assoluzione e Attenuanti Generiche
L’imputato, tramite il suo difensore, ha cercato di ribaltare la decisione di condanna sostenendo che la sua innocenza non era stata adeguatamente riconosciuta. Inoltre, ha contestato il trattamento sanzionatorio, ritenendo ingiusto il mancato riconoscimento di quelle circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La difesa ha quindi posto alla Corte di Cassazione due questioni distinte: una relativa alla valutazione della prova e alla ricostruzione dei fatti, l’altra attinente alla discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le doglianze della difesa con argomentazioni chiare e precise, che riaffermano i paletti del giudizio di legittimità.
Inammissibilità della Rivalutazione dei Fatti
Sul primo punto, la Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o di valutare nuovamente le prove, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto la motivazione della Corte d’Appello ‘congrua, esauriente ed idonea’, basata su una ricostruzione precisa e circostanziata dei fatti, come la quantità di sostanza sequestrata, la sua suddivisione in dosi e le modalità di occultamento. Pertanto, la richiesta dell’imputato è stata interpretata come un tentativo, non consentito, di ottenere una nuova valutazione del merito, estranea alle competenze della Corte di Cassazione.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e l’Onere della Motivazione
La parte più interessante della decisione riguarda il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha sottolineato che anche le determinazioni sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione se sorrette da una motivazione esente da vizi logico-giuridici. La Corte d’Appello aveva negato il beneficio basandosi sull’assenza di elementi idonei al suo riconoscimento.
La Cassazione, citando un proprio precedente (n. 9836/2016), ha confermato questo approccio: l’onere di motivazione del giudice in caso di diniego delle attenuanti è soddisfatto con il semplice richiamo all’assenza di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. In altre parole, non è necessario che il giudice elenchi ragioni negative; è sufficiente che constati la mancanza di ragioni positive. Spetta alla difesa, infatti, specificare nella richiesta quali siano gli elementi e le circostanze che potrebbero giustificare un trattamento di speciale benevolenza.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame consolida due principi fondamentali. Primo, il ricorso in Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto e non può trasformarsi in un appello mascherato. Secondo, per ottenere le attenuanti generiche, non basta una richiesta generica; la difesa ha l’onere di indicare elementi concreti e positivi (come la condotta processuale, la confessione, il ravvedimento) che il giudice possa valutare. In assenza di tali elementi, il diniego del giudice, anche se motivato sinteticamente, è da considerarsi pienamente legittimo.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non contesta vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o difetti logici nella motivazione), ma mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Per quale motivo la Corte ha negato le attenuanti generiche all’imputato?
La Corte ha ritenuto legittimo il diniego perché la difesa non ha fornito elementi positivi concreti a favore dell’imputato che potessero giustificare una riduzione della pena. La motivazione del giudice di merito, basata sulla semplice assenza di tali elementi, è stata considerata sufficiente.
Cosa deve fare la difesa per avere maggiori possibilità di ottenere le attenuanti generiche?
La difesa non deve limitarsi a una richiesta generica, ma deve specificare e provare l’esistenza di situazioni o elementi positivi (ad esempio, la giovane età, l’incensuratezza, il comportamento collaborativo) che possano convincere il giudice della fondatezza e legittimità della richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 545 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 545 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 27/06/1997
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME Paolo a mezzo del difensore.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa;
Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili dl valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicit perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalla considerazione del quantitativo di sostanza stupefacente caduto in sequestro, dalla suddivisione in dosi e dalle modalità di occultamento.
Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all’assenza di elementi idonei al riconoscimento del beneficio (cfr. Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266460, così massimata:”La concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio”).
Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente ‘