Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44591 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44591 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, sono riproduttivi identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, quanto al primo aspetto, l’assenza di elementi positivi da contrapporre alla rilevata grave condot afferente al possesso di diversa tipologia di sostanze stupefacenti anche appartenenti alla tabella, quanto al secondo, la congruità della pena per come determinata al di sopra del minimo edittale in ragione delle medesime circostanze; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda i considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili da ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilev rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2 Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024.