Attenuanti Generiche: Quando il Diniego del Giudice è Inattaccabile
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 44591/2024) ribadisce i confini del sindacato di legittimità sulla decisione del giudice di merito di negare tali circostanze, offrendo importanti spunti di riflessione per la pratica forense.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Firenze per detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia. La difesa lamentava due aspetti principali: la mancata concessione delle attenuanti generiche e un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, in quanto la pena era stata fissata al di sopra del minimo edittale. L’imputato sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato gli elementi a suo favore.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la valutazione del giudice di merito sulle attenuanti generiche è insindacabile in Cassazione se supportata da una motivazione logica e non manifestamente contraddittoria.
Le Motivazioni: Il Diniego delle Attenuanti Generiche e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha respinto le doglianze del ricorrente. Gli Ermellini hanno osservato che i motivi del ricorso erano una mera riproposizione di censure già esaminate e adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente valorizzato la gravità oggettiva della condotta – il possesso di diverse tipologie di droghe, anche pesanti (appartenenti alla Tabella I) – come elemento ostativo alla concessione del beneficio.
La Cassazione ha richiamato il proprio orientamento secondo cui:
1. Non è necessario un esame analitico: Il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione.
2. L’assenza di elementi positivi è sufficiente: La Corte d’Appello aveva giustamente sottolineato la mancanza di elementi positivi da contrapporre alla gravità del reato. In tale contesto, il diniego è pienamente legittimo.
3. Insindacabilità della motivazione logica: Una motivazione esente da manifesta illogicità, come quella fornita nel caso di specie, rende la decisione sul punto non censurabile in sede di legittimità. Il compito della Cassazione non è rivalutare il merito, ma verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica del ragionamento del giudice precedente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica. Un ricorso per cassazione non può limitarsi a una generica contestazione della valutazione del giudice di merito. Per avere speranza di accoglimento, è necessario individuare un vizio specifico della motivazione, come una palese illogicità, una contraddizione insanabile o un errore di diritto. La semplice riproposizione dei motivi d’appello, senza un’argomentazione mirata a demolire la coerenza logica della sentenza impugnata, conduce quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questa pronuncia rafforza il principio della discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena e nella concessione delle attenuanti generiche, confinando il controllo della Suprema Corte ai soli profili di legittimità del percorso argomentativo.
Quando un giudice può negare le attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando la gravità della condotta è tale da prevalere su eventuali elementi positivi, o quando questi ultimi sono del tutto assenti. La sua decisione deve essere supportata da una motivazione logica e coerente con le risultanze processuali.
La Corte di Cassazione può riconsiderare nel merito il diniego delle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della decisione. Il suo ruolo è limitato a verificare che la motivazione del giudice precedente sia esente da vizi logici manifesti o da errori di diritto. Se la motivazione è coerente, la decisione è insindacabile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere i motivi già presentati in appello?
Se il ricorso è una mera riproduzione delle censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata, viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44591 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44591 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
XIANG XINXIN ( CUI 04B8W2D ) nato il 22/04/1995
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Xiang Xinxin
OSSERVA
Ritenuto che i motivi con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, sono riproduttivi identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, quanto al primo aspetto, l’assenza di elementi positivi da contrapporre alla rilevata grave condot afferente al possesso di diversa tipologia di sostanze stupefacenti anche appartenenti alla tabella, quanto al secondo, la congruità della pena per come determinata al di sopra del minimo edittale in ragione delle medesime circostanze; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda i considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili da ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilev rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2 Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024.