Attenuanti Generiche: La Cassazione Ribadisce i Limiti dell’Obbligo di Motivazione del Giudice
L’applicazione o meno delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del giudizio penale, incidendo direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 44197/2024, torna su questo tema cruciale, chiarendo i criteri che il giudice di merito deve seguire nel motivare il diniego di tali circostanze. La decisione offre spunti importanti sulla discrezionalità del giudice e sui confini del suo obbligo di motivazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Taranto. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, la corte territoriale non aveva adeguatamente valutato gli elementi a suo favore che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La questione, dunque, non verteva sulla ricostruzione dei fatti o sulla colpevolezza, ma esclusivamente sull’esercizio del potere discrezionale del giudice nella commisurazione della sanzione penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo “manifestamente infondato”. Con questa decisione, i giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della motivazione fornita dalla Corte d’Appello. Oltre a respingere le argomentazioni del ricorrente, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una conseguenza tipica dei ricorsi ritenuti palesemente privi di fondamento.
Le Motivazioni sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nel principio di diritto consolidato che la Corte ha richiamato per giustificare la sua decisione. La Cassazione ha spiegato che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti processuali.
È invece sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque più rilevanti ai fini della decisione. Una volta che il giudice ha fondato il suo convincimento su argomenti logici e non palesemente contraddittori, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione complessiva.
Questo orientamento, supportato da numerose sentenze precedenti citate nell’ordinanza, mira a bilanciare due esigenze: da un lato, garantire che la decisione del giudice sia ponderata e non arbitraria; dall’altro, evitare un appesantimento processuale che richiederebbe motivazioni chilometriche su ogni singolo dettaglio, anche se irrilevante ai fini del giudizio finale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche è un’espressione tipica della discrezionalità del giudice di merito, il cui operato è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è esente da vizi logici evidenti. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare una serie di circostanze potenzialmente favorevoli, ma è fondamentale evidenziare quegli elementi che hanno un peso decisivo e che possono realmente incidere sul giudizio di meritevolezza del beneficio. La decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva mirata, capace di far emergere gli aspetti più significativi della personalità dell’imputato e delle modalità del fatto, piuttosto che disperdersi in argomentazioni secondarie.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve esaminare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi, anche se ciò significa non considerare esplicitamente altri elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato “manifestamente infondato”?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una somma di tremila euro.
Qual è il criterio che il giudice deve seguire per motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice deve fornire una motivazione che non sia illogica o contraddittoria. Può concentrarsi sugli aspetti più rilevanti e decisivi per la sua valutazione, senza l’obbligo di confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44197 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44197 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAROSINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.