Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Legittimamente Negarle?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, un momento in cui il giudice valuta la personalità dell’imputato e le circostanze del reato per adeguare la pena. Ma cosa succede quando queste attenuanti vengono negate? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti di questa discrezionalità e sui doveri di motivazione del giudice, confermando che il diniego può essere basato sulla sola gravità del fatto.
Il Caso: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna, negando l’applicazione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che tale diniego fosse illegittimo, lamentando una violazione di legge. In sostanza, l’imputato riteneva di meritare uno sconto di pena che i giudici di merito non gli avevano riconosciuto.
La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione facendo riferimento all’oggettiva gravità della vicenda, un elemento ritenuto sufficiente per escludere un trattamento sanzionatorio più mite. Il ricorso in Cassazione si è quindi concentrato su questo punto: può la sola gravità del reato giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti?
La Decisione della Cassazione e i Principi sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali che governano la concessione e il diniego delle attenuanti generiche.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
Innanzitutto, la Corte ha chiarito che le attenuanti non sono una “benevola e discrezionale concessione” del giudice. Al contrario, rappresentano il riconoscimento di situazioni specifiche che, pur non essendo previste come attenuanti tipiche, meritano una considerazione ai fini di una pena più equa. Si tratta di un giudizio di valore che spetta al giudice di merito, il quale gode di ampia discrezionalità.
L’Onere di Motivazione del Giudice
Un punto cruciale della decisione riguarda l’onere di motivazione. Quando il giudice nega le attenuanti, non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente individuato nella gravità del fatto l’elemento preponderante e ostativo alla concessione del beneficio.
Le Motivazioni della Corte
La Cassazione ha spiegato che, quando la richiesta di attenuanti generiche è formulata in modo generico, senza specificare elementi concreti che possano giustificare un trattamento di favore, l’onere di motivazione del giudice è soddisfatto anche con il semplice richiamo all’assenza di elementi positivi. In altre parole, se non emergono dagli atti circostanze meritevoli di una speciale benevolenza, il giudice può legittimamente negare le attenuanti senza dover fornire una motivazione complessa e articolata. La motivazione della Corte d’Appello, basata sull’oggettiva gravità della vicenda, è stata quindi ritenuta esente da vizi logici e conforme alla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato e offre importanti indicazioni pratiche. Per la difesa, emerge la necessità di non limitarsi a una richiesta generica delle attenuanti, ma di argomentare l’istanza evidenziando specifici elementi positivi (come il comportamento processuale, la confessione, il risarcimento del danno, la condizione di vita) che possano convincere il giudice della meritevolezza del beneficio. Per i giudici, viene ribadito che la loro discrezionalità, seppur ampia, deve essere esercitata con una motivazione logica e coerente, che può tuttavia essere sintetica e focalizzarsi sugli aspetti ritenuti più rilevanti, come la gravità del reato.
Quando può un giudice negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche quando ritiene che non esistano elementi positivi tali da giustificare un trattamento di speciale benevolenza per l’imputato. La decisione può essere basata anche solo sulla valutazione dell’oggettiva gravità del fatto.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No, non è necessario. La giurisprudenza costante afferma che è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, superando e disattendendo implicitamente tutti gli altri elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti.
Cosa significa che le attenuanti generiche non sono una “concessione” benevola?
Significa che non sono un favore che il giudice elargisce arbitrariamente, ma il riconoscimento giuridico di situazioni concrete che, pur non essendo specificamente previste dalla legge come circostanze attenuanti, presentano connotazioni così rilevanti da rendere necessaria una considerazione per diminuire la pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45731 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 27/03/1977
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso di COGNOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità e, in ogni caso, manifestamente infondato in presenza (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da profili di manifesta illogicità, avendo la Corte di appello motivato in merito alle ragioni del diniego facendo riferimento alla oggettiva gravità del fatto che ha caratterizzato la vicenda; d’altro canto “le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena” (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); in definitiva, quindi, “la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio” (cfr., Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, COGNOME, Rv. 266460 01; Sez. 3 – , n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01); il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egl faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in GLYPH tal GLYPH modo GLYPH disattesi GLYPH o GLYPH superati GLYPH tutti GLYPH gli GLYPH altri GLYPH da GLYPH tale GLYPH valutazione (cfr., Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 2; Sez. 3 – , GLYPH n. 1913 del 20/12/2018, COGNOME, Rv. 275509 3; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.