Attenuanti Generiche: Legittimo il Diniego Basato sui Precedenti Penali
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione del giudice per personalizzare la pena in base alle specificità del caso e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, questa valutazione non è esente da limiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza i criteri che rendono legittimo il diniego di tale beneficio, specialmente in presenza di una storia criminale significativa.
Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato contro una sentenza di una Corte d’Appello che aveva negato l’applicazione delle attenuanti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo preziose indicazioni sulla discrezionalità del giudice di merito e sui limiti del sindacato di legittimità.
I Fatti del Processo
Un imputato, condannato nei gradi di merito, presentava ricorso per Cassazione lamentando un unico motivo: la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato gli elementi a favore del proprio assistito. La Corte territoriale, tuttavia, aveva fondato la propria decisione negativa sulla base dei numerosi e specifici precedenti penali che gravavano sull’imputato, ritenendoli ostativi alla concessione del beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno stabilito che la contestazione relativa alla mancata concessione delle attenuanti non è ammissibile in Cassazione quando la motivazione del giudice di merito è esente da vizi logici evidenti. In questo caso, la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la sua decisione, valorizzando i precedenti penali dell’imputato come elemento decisivo e ostativo, in linea con quanto previsto dall’art. 69 del codice penale.
Le Motivazioni sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nel principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti. È sufficiente, infatti, che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua valutazione.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello ha considerato i numerosi precedenti penali, anche specifici, come l’elemento preponderante e decisivo. Questa scelta, secondo la Cassazione, costituisce una motivazione logica e sufficiente, che implicitamente supera e disattende tutti gli altri elementi che avrebbero potuto, in teoria, giocare a favore dell’imputato. La valutazione del ‘peso’ da attribuire ai precedenti penali rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurata in sede di legittimità se non per manifesta illogicità, qui non riscontrata.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un confine netto tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è una tipica espressione del potere discrezionale del giudice che ha esaminato i fatti. Finché la motivazione addotta è coerente, non contraddittoria e fondata su elementi concreti (come i precedenti penali), la decisione è insindacabile in Cassazione. Per il condannato, ciò significa che la speranza di ottenere uno sconto di pena basato sulle attenuanti si affievolisce notevolmente in presenza di un passato criminale significativo, che il giudice può legittimamente considerare come indice di una personalità non meritevole del beneficio.
Quando può essere negata la concessione delle attenuanti generiche?
La concessione può essere negata quando il giudice fornisce una motivazione logica e non manifestamente illogica, basata su elementi decisivi come, ad esempio, i numerosi e specifici precedenti penali a carico dell’imputato.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve esaminare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, non è necessario. È sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, poiché la valutazione di questi supera e disattende implicitamente tutti gli altri elementi non menzionati.
È possibile contestare in Cassazione la mancata applicazione delle attenuanti generiche?
Un ricorso di questo tipo non è consentito in sede di legittimità se la motivazione della sentenza impugnata è esente da evidenti illogicità. La Corte di Cassazione non riesamina il merito della decisione, ma si limita a controllare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44851 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44851 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il 14/11/1957
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (cfr. le pp. 2-3 della sentenza impugnata, che stigmatizzano, anche ex art. 69 cod. pen., i numerosi precedenti penali, anche specifici) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisiv o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
Il Consigliere COGNOME
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