Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15594 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15594 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LEZNE( ALBANIA) il 01/02/1972
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assert deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l’odierno ricorrente, non solo la mancata emersione di elementi positivi atti a conoscimento delle stesse, ma anche la circostanza che, ancorché ricondotta nell’ambito della più lieve fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/9 condotta dell’imputato, che peraltro è gravato da una precedente condanna seppur risalente nel tempo, si inquadra nell’ambito di uno spaccio reiterato.
Il provvedimento impugnato, pertanto, appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai f dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della conce sione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in cons derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilev dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti dec comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutaz (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonch suo negativo comportamento processuale).
Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, con u indirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia val zione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanz attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378;
N. GLYPH
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R.G.
Sez. 2, n. 933 dell’11/10/2013 dep 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del
27/6/2002, Rv. 222351).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-
bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-
zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-
mende.
Così deciso il 08/04/2025