Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Motivazione del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale, un meccanismo fondamentale per adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, cosa succede quando il giudice nega la loro concessione? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui criteri che rendono legittimo tale diniego e sui limiti del sindacato in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego della concessione delle attenuanti generiche. La difesa della ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato alcuni elementi a suo favore, ritenendo la motivazione insufficiente a giustificare la decisione.
La questione è quindi approdata dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, chiamata a verificare se la decisione dei giudici di secondo grado fosse viziata da errori di diritto o da palesi illogicità nella motivazione.
La Decisione della Corte sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. Con questa pronuncia, i giudici di legittimità hanno colto l’occasione per ribadire un principio consolidato in giurisprudenza riguardo l’onere motivazionale del giudice di merito nel negare le attenuanti generiche.
La ricorrente è stata, di conseguenza, condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati inammissibili.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui il giudice, nel motivare il diniego delle attenuanti, non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli all’imputato. La motivazione è da considerarsi adeguata e legittima quando si fonda su elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per escludere il beneficio.
La Corte ha specificato che, una volta che il giudice di merito fornisce una motivazione esente da evidenti illogicità, tale valutazione non può essere riesaminata in sede di legittimità. Il compito della Cassazione, infatti, non è quello di effettuare una nuova e diversa valutazione dei fatti, ma solo di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logica del ragionamento seguito nella sentenza impugnata.
In altre parole, la scelta degli elementi su cui basare la decisione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Se questi elementi sono sufficienti a sostenere logicamente il diniego, tutti gli altri argomenti difensivi, anche se non esplicitamente menzionati, si considerano implicitamente superati e disattesi dalla valutazione complessiva.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche in Cassazione, non è sufficiente elencare gli aspetti positivi della condotta dell’imputato trascurati dal giudice. È invece necessario dimostrare che la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Questa pronuncia rafforza l’autonomia del giudice di merito nella valutazione degli elementi fattuali e sottolinea la natura eccezionale del controllo di legittimità, che interviene solo in presenza di vizi palesi e non per sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici dei gradi precedenti. La difesa, pertanto, deve concentrare i propri sforzi nel far emergere tali vizi, piuttosto che tentare di ottenere una riconsiderazione del merito della vicenda.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve esaminare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No, secondo la Corte non è necessario. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, anche se ciò comporta il superamento implicito di altri elementi favorevoli.
Cosa rende inammissibile un ricorso in Cassazione contro il diniego delle attenuanti generiche?
Il ricorso è inammissibile se si limita a contestare la valutazione di merito del giudice, senza dimostrare che la motivazione del diniego sia palesemente illogica o del tutto assente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21185 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21185 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il 12/08/1960
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello
Genova che ha confermato la condanna dell’imputata per i reati di cui agli artt. 483 cod. pen
259, comma 1, D. Igs. 152/2006;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si deduce violazione di legge e v di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità della ricorrente “oltr
ragionevole dubbio” – è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualme
disattese dalla Corte di merito, omettondo di assolvere la tipica funzione di una cr argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; con motivazione esente da vizi logici,
giudice d’appello ha chiarito che la spedizione e la relativa documentazione erano riconducib alla società della ricorrente;
3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui si contesta la mancata applicazion delle circostanze attenuanti generiche – non è consentito in sede di legittimità manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Non necessario, infattim che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli de dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenut comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente