Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31434 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31434 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a POLLENA COGNOME il 29/10/1985
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza d una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 4 della sente impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessi delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevo sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattes superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/ Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 389 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto, infine, che la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla par civile COGNOME NOME debba essere disattesa, perché tardiva ed in ogni c perché non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la confer della sentenza impugnata, con vittoria di spese, senza contrastare specificamen i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, COGNOME, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887de1 14/07/2022, COGNOME, Rv. 28388601)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Rigetta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.