Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma i Criteri per il Diniego
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini entro cui tale potere deve essere esercitato, confermando che il diniego di questo beneficio può basarsi anche solo sull’assenza di elementi positivi.
Il Caso: Un Ricorso contro il Mancato Riconoscimento delle Attenuanti
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari. Il ricorrente lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A suo avviso, la Corte territoriale non aveva adeguatamente giustificato la sua decisione di non applicare la riduzione di pena prevista dall’art. 62-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno chiarito che la Corte d’Appello ha operato correttamente, applicando principi giurisprudenziali ormai consolidati in materia.
La Valutazione Discrezionale del Giudice di Merito
Il punto centrale della decisione è che il diniego delle attenuanti generiche non richiede necessariamente la presenza di elementi negativi specifici e preponderanti. Al contrario, la loro concessione presuppone l’esistenza di elementi positivi che possano giustificare una mitigazione della pena. Pertanto, la semplice assenza di circostanze favorevoli all’imputato è di per sé una ragione sufficiente per negare il beneficio. Il giudice non è tenuto a cercare attivamente elementi negativi; la mancanza di elementi positivi basta a supportare la sua decisione.
L’Importanza dei Precedenti Penali
L’ordinanza ha inoltre specificato che, nell’ambito di questa valutazione, anche i soli precedenti penali a carico dell’imputato possono essere un fattore decisivo. La presenza di un passato criminale può essere legittimamente interpretata dal giudice come un indicatore di una personalità non meritevole della riduzione di pena, anche in assenza di altri elementi negativi legati al fatto specifico.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione richiamando un orientamento giurisprudenziale stabile e coerente. I giudici hanno sottolineato come la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche sia un giudizio di fatto, ampiamente discrezionale, riservato al giudice di merito. Il controllo della Corte di legittimità è limitato alla verifica della coerenza logica e della corretta applicazione dei principi di diritto nella motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello, che si basava sull’assenza di elementi positivi e sulla valorizzazione dei precedenti penali, è stata ritenuta immune da vizi logici o giuridici, rendendo il ricorso inammissibile.
Le conclusioni
Con questa ordinanza, la Cassazione riafferma un principio fondamentale: le attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma un beneficio la cui concessione deve essere meritata attraverso elementi concreti e positivi. L’assenza di tali elementi, o la presenza di un passato criminale, costituisce una base solida e legittima per il loro diniego. La decisione, oltre a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, serve da monito sulla necessità di fondare i ricorsi in Cassazione su vizi concreti e non su una mera contestazione della valutazione discrezionale del giudice di merito.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve trovare elementi negativi specifici?
No, secondo la Corte di Cassazione, il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche solo con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo a favore dell’imputato.
Un precedente penale è sufficiente da solo a negare le attenuanti generiche?
Sì, la sentenza conferma che anche i soli precedenti penali a carico dell’imputato possono essere valorizzati dal giudice per giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti.
Qual è stata la conseguenza per il ricorrente in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31386 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31386 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONOPOLI il 14/01/1987
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché (come emerge a pag. 4 della sentenza impugnata) la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diniego delle suddette diminuenti può essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.