Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20480 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20480 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI 04333PK) nato il 14/12/1974
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale, il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato;
Considerato che il prinno motivo di ricorso, con il quale si denunzia l’inosservanza della legge penale nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine al
mancato riconoscimento dell’istituto della desistenza volontaria, è indeducibile perché
fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di nnerito, dovendosi gli stessi
considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.
2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01);
Considerato che il secondo nnotivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la violazione della legge nonché la mancanza della motivazione in ordine al diniego delle
circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è
nnanifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, m sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rinnanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trennila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagannento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amnnende. Così deciso il 26 marzo 2025.