Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22720 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22720 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 12/09/1990
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, esclusa l’aggravante della destrezza e rideterminando di conseguenza il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con cui era stato ritenuto responsabile del delitto di furto;
1.1. Letta la dichiarazione di astensione del difensore, in adesione alla delibera dell’Unione camere penali, che, tuttavia, ron rileva in quanto l’udienza non è partecipata ma si svolge ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione censurando l’affidabilità del riconoscimento dell’imputato come autore del delitto, è generico rispetto alle prove descritte nel provvedimento di merito. Esso si risolve in una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove, mentre l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo dell decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
Invero, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4 e 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l’inosservanza della legge penale e la mancanza della motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli riten decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);
4. Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine
all’omessa applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di lieve entità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto il danno
arrecato, per un totale di 220 euro, non può essere considerato irrisorio come invece necessario per la concessione della circostanza invocata (sul punto vds. Sez. 4, n.
6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01, secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente
che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché
irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della
sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato);
5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025.