Attenuanti Generiche: Quando la Decisione del Giudice è Insindacabile?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale, un momento in cui la norma si adatta alla specificità del caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire i limiti entro cui un imputato può contestare il diniego di tali benefici e quali sono i criteri che rendono la motivazione del giudice inattaccabile.
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato contro una sentenza della Corte di Appello, che aveva confermato una condanna per il reato di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative. L’unico motivo di ricorso si concentrava proprio sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per aver commesso un falso materiale in atti amministrativi, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il suo unico argomento difensivo non riguardava la sussistenza del reato o la sua colpevolezza, ma si appellava alla presunta ingiustizia della pena, sostenendo che la Corte di Appello avesse errato nel non concedergli le attenuanti generiche. Secondo la difesa, vi erano elementi sufficienti per giustificare una riduzione della sanzione.
La Decisione della Corte sulle Attenuanti Generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Le contestazioni sollevate dal ricorrente sono state qualificate come “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero critiche alla valutazione degli elementi concreti del caso, attività che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha ribadito un principio fondamentale che governa la motivazione del diniego delle attenuanti generiche. Non è necessario che il giudice di merito, nel suo provvedimento, analizzi e confuti ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole all’imputato, che sia emerso dagli atti o dedotto dalle parti. È invece sufficiente che il giudice faccia riferimento a quegli elementi che ritiene decisivi o, comunque, più rilevanti per la sua decisione.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione logica e priva di vizi evidenti. La valutazione del giudice di merito, che aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per una mitigazione della pena, era stata adeguatamente giustificata. Di conseguenza, una volta che il giudice di merito fornisce una motivazione coerente e non palesemente illogica, tale valutazione non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Tutti gli altri elementi, non espressamente menzionati, si considerano implicitamente superati e disattesi dalla valutazione complessiva.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la discrezionalità del giudice nella concessione delle attenuanti generiche è ampia, ma deve sempre essere supportata da una motivazione che, seppur sintetica, risulti logica e coerente. Per l’imputato, ciò significa che non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di alcuni aspetti potenzialmente favorevoli per ottenere una riforma della sentenza in Cassazione. È necessario, invece, dimostrare un vizio logico manifesto o una violazione di legge nella motivazione del giudice di merito. In assenza di tali vizi, la decisione sul diniego delle attenuanti diventa, di fatto, insindacabile nel giudizio di legittimità, con la conseguenza per il ricorrente di vedersi dichiarare inammissibile il ricorso e di essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono state considerate mere doglianze sui fatti, non consentite nel giudizio di legittimità, e perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta logica e priva di vizi.
Cosa deve fare un giudice per motivare correttamente il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo la Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti per giustificare la sua decisione, poiché gli altri si intendono implicitamente superati da tale valutazione.
Qual è stata la conseguenza per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26744 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26744 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 01P03WN) nato il 10/03/1971
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(Q
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME COGNOME NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazioni amministrative;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, é altresì manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4/06/2025.