Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26534 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26534 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 26/03/1986
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di omessa
motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato;
che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2) ha posto a bas
del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logich ineccepibili (quali la valutazione prognostica circa la futura astensione d
ricorrente alla commissione di altri fatti di reato e l’assenza di qualsivoglia di resipiscenza) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non
reiterazione futura di reati, effettuando una valutazione di merito priva illogicità; invero la Corte nel caso in esame, ha effettuato un giudio non limit
alla valorizzazione della astratta gravità del reato, ma ha esaminato l’incide dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato evidenziando asp
soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione de attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattes superati tutti gli altri da tale valutazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.