Attenuanti Generiche: La Cassazione Spiega i Criteri per il Diniego
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale, consentendogli di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato e alle modalità del fatto. Tuttavia, cosa succede quando queste circostanze non vengono concesse? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui criteri che legittimano il diniego, sottolineando come non sia necessaria un’analisi onnicomprensiva di tutti gli elementi a favore o sfavore.
Il Caso: Ricorso Contro il Mancato Riconoscimento delle Attenuanti Generiche
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione a due aspetti strettamente collegati: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il conseguente trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non concedere il beneficio, omettendo di valutare adeguatamente elementi che, a suo dire, avrebbero giustificato una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della sentenza di condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e del versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Diniego delle Attenuanti Generiche è Legittimo?
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. La Corte ha chiarito un principio fondamentale riguardante l’obbligo di motivazione del giudice di merito nel negare le attenuanti generiche.
Secondo gli Ermellini, non è necessario che il giudice analizzi in dettaglio ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti processuali. Al contrario, per una motivazione congrua e legittima, è sufficiente che il giudice si concentri su due aspetti alternativi:
1. Evidenziare gli elementi negativi ritenuti decisivi e prevalenti.
2. Sottolineare l’assenza di elementi positivi concreti, non indicati neppure dalla difesa, che possano giustificare una mitigazione della pena.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la difesa non aveva fornito elementi concreti e specifici a sostegno della richiesta. Inoltre, l’ordinanza ha introdotto un’ulteriore considerazione: quando la pena inflitta è già prossima al minimo edittale, l’onere motivazionale del giudice in merito al diniego delle attenuanti si attenua. Questo perché una pena mite già riflette una valutazione complessivamente non severa della condotta e della personalità dell’imputato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia della Cassazione consolida un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica. Essa stabilisce che, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la motivazione del giudice può essere sintetica ma deve essere logica e incentrata sugli aspetti decisivi del caso. Non si richiede una disamina parcellizzata di ogni dettaglio, ma un giudizio complessivo che giustifichi la scelta. Per la difesa, ciò significa che la richiesta di concessione delle attenuanti deve essere supportata da argomentazioni specifiche e concrete, non potendo basarsi su una generica doglianza. La decisione riafferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione, a condizione che tale potere sia esercitato con una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
Quando un giudice può legittimamente negare le circostanze attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche motivando la sua decisione sulla base di elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, sull’assenza di elementi positivi concreti. Non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo aspetto favorevole o sfavorevole.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
L’obbligo di motivazione del giudice sul diniego delle attenuanti cambia se la pena è bassa?
Sì, secondo l’ordinanza, quando la pena inflitta è vicina al minimo legale, l’onere probatorio e quindi motivazionale del giudice riguardo al diniego delle attenuanti è considerato minore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 932 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 932 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 07/05/1982
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale, genericamente, si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al manca riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamen sanzionatorio, è altresì manifestamente infondato, poiché, nel motivare il dinie delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi nega ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, non indi concreto neppure dalla difesa (si veda, in particolare, pag. 2, ove si sotto oltre a numerosi precedenti specifici, anche il minor onere probatorio in caso pena prossima al minimo come nel caso di specie);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024
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