Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31016 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31016 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 23/07/1981
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Firenze ha riformato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Pistoia nei confronti dell’imputato, in data 14 gennaio 2022, rideterminando la pena irrogata in quella di mesi tre di arresto ed euro trecento di ammenda per il reato di cui all’art. 4, comma 2 e 3, legge n. 110 del 1975.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME (vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche) è inammissibile in quanto non consentito nella presente sede, riguardando il trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (v. p. 3 e ss.).
Rilevato, infatti, che nel complesso la motivazione si esprime in termini negativi, quanto alla personalità dell’imputato anche al momento dell’accertamento della condotta, nonché in ordine alla gravità del fatto, elementi sufficienti a giustificare diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Ritenuto che, secondo i principi di questa Corte, condivisi dal Collegio, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifich l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (tra le altre, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez.1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misur indicata, considerati i motivi devoluti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
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Così deciso, il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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