Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17160 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17160 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ACERRA il 18/04/1988
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Isernia per il reato di cui all’art 110, 624, 625, comma 1, n.2 e 7 cod. pen. e condannato il ricorrente alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 500,00 di multa;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche – è manifestamente infondato poiché, atteso che il provvedimento impugnato fornisce adeguata giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt’altro che illogica alla ritenuta gravità dei fatti in considera dell’atteggiamento minatorio dell’imputato, una volta scoperto dalla persona offesa, e i considerazione dei precedenti specifici da cui è gravato: la Corte territoriale si attiene ai pri affermati costantemente da questa Corte, in forza dei quali il diniego delle circostanze attenuant generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo,
oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del
28 maggio 1999, COGNOME, rv 214200) e secondo il quale tale dato può essere costituito anche dalla valutazione della gravità del fatto, che è uno degli indici normativi dettati per
determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g.
in proc. COGNOME, rv 249754); considerato, quanto alla ulteriore generica doglianza relativa alla dosimetria della pena, che
ratione temponis la pena prevista dall’art. 625, comma 1, cod. proc.
pen. risulta pari al minimo edittale di anni uno, cosicché la doglianza è anche manifestamente infondata, in quanto, come osservano in motivazione le Sezioni Unite – Sez. U, n. 47127 del
24/06/2021, COGNOME Rv. 282269 – l’obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, e per la pena base risulta consolidato il principio secondo il quale nel
caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” deve ritenersi motivazione sufficiente
dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, i ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in
concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME,
Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). Pertanto essendo la pena determinata nella misura minima, alcun onere motivazionale aggiuntivo era richiesto; infine la stessa doglianza sul tema, proposta con l’appello, risulta del tutto generica, limitandosi a riportare principi giurisprudenziali, senza confrontarsi con la fattispecie concreta e con l sentenza di primo grado sul punto, il che rende inammissibile il motivo di appello e non consentito il corrispondente motivo di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025
Il consi l – re estensore t f ,
Il Presidente