Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17345 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17345 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COGNOME il 28/02/1974
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO.
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza del rea
di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen., nonché il vizio del travisamento della pr reiterativo dei motivi dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito
vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) ed è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal
contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
considerato che gli elementi tipici della ricettazione sono dimostrati oltre o
ragionevole dubbio e che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il trattamento sanzionatorio irrogato
ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 c.p. non consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5
della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato i principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, ne motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tut gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è su che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disatte superati tutti gli altri da tale valutazione;
considerato che il Tribunale di Pavia non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti, perché non è stato contestato ab origine nessun elemento aggravatore e la pena finale risulta congrua secondo i criteri previsti dall’art. 133 c.p. in punto di gra fatto e di capacità a delinquere dell’autore;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2025.