Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma i Criteri per il Diniego
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati e discrezionali del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta quali siano i limiti e i doveri del giudice di merito nel motivare la decisione di non concedere questo beneficio. Il caso analizzato riguarda un ricorso contro una condanna per tentato furto in abitazione aggravato, in cui l’unico motivo di doglianza era proprio il mancato riconoscimento di tali circostanze.
I Fatti di Causa
L’imputato era stato condannato sia in primo grado sia in appello per il reato di concorso in tentato furto in abitazione, aggravato dall’uso di violenza sulle cose. In sostanza, era stato ritenuto responsabile di aver tentato di commettere un furto introducendosi in un’abitazione privata forzando gli ingressi. Nonostante la conferma della sua colpevolezza, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, concentrando la sua difesa su un unico punto: la presunta erroneità della motivazione con cui i giudici di merito gli avevano negato le attenuanti generiche.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Decisione della Corte
Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente motivato le ragioni del diniego. Secondo la difesa, la decisione era viziata da una motivazione carente che non avrebbe tenuto in debita considerazione possibili elementi a favore dell’imputato.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno richiamato un principio consolidato nella giurisprudenza: per motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessaria una disamina analitica e dettagliata di ogni singolo elemento astrattamente favorevole all’imputato. Al contrario, è considerato sufficiente che il giudice di merito faccia un “congruo riferimento” agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito tale riferimento (citando una pagina specifica del provvedimento impugnato), rendendo la sua motivazione immune da censure di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti è un potere discrezionale del giudice di merito, che conosce appieno i fatti e la personalità dell’imputato. Il compito della Cassazione non è quello di riesaminare tali fatti, ma solo di verificare che la decisione sia supportata da una motivazione logica e non palesemente contraddittoria. Poiché la Corte d’Appello aveva indicato gli elementi su cui si basava il suo convincimento, il suo operato è stato ritenuto corretto. Un ricorso che si limita a criticare genericamente tale valutazione, senza individuare un vizio logico-giuridico palese, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale per avvocati e imputati: un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. La critica al diniego delle attenuanti generiche deve essere specifica e puntare a un vizio di legittimità della motivazione, non a una semplice diversa valutazione degli elementi. La decisione conferma che una motivazione sintetica, ma ancorata a dati concreti, è sufficiente a sostenere la scelta del giudice. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma significativa alla Cassa delle ammende, a testimonianza della manifesta infondatezza del suo ricorso.
Un giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche se richieste?
No, la concessione delle attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice, il quale può negarle fornendo una motivazione adeguata, anche se sintetica.
Quale tipo di motivazione è sufficiente per negare le attenuanti generiche?
Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata in questa ordinanza, è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito per giustificare il diniego.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito del ricorso. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11432 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11432 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PENNE il 15/11/1973
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel reato tentato di furto in abitazione aggravato dall’aver fatto uso di violenza sulle cose;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 26 febbraio 2025
Il consig ere estensore
Il Presidente