Attenuanti Generiche: La Cassazione sul Diniego Basato sulla Personalità Negativa
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: la concessione delle attenuanti generiche. Il caso in esame riguardava un ricorso contro una condanna per riciclaggio, ma il cuore della decisione si è concentrato sulla legittimità del diniego di tali attenuanti quando il giudice valuta negativamente la personalità dell’imputato e la sua condotta processuale. Analizziamo insieme la vicenda e i principi di diritto ribaditi dalla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Un soggetto veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato di riciclaggio di un’autovettura. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. Errata qualificazione del reato: Sosteneva di essere stato coinvolto nel furto presupposto del veicolo e che, quindi, il reato dovesse essere riqualificato come furto e non come riciclaggio, dato che non si può riciclare un bene che si è contribuito a rubare.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Lamentava che i giudici di merito non gli avessero concesso il beneficio di una riduzione di pena previsto dall’art. 62-bis del codice penale.
La Corte d’Appello aveva respinto entrambe le argomentazioni, ritenendo le dichiarazioni sul coinvolgimento nel furto troppo generiche e negando le attenuanti a causa della personalità negativa dell’imputato e della sua assenza di pentimento.
La Decisione della Cassazione e le Motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di secondo grado. Le motivazioni fornite sono di grande interesse pratico e chiariscono l’ambito di discrezionalità del giudice di merito.
Sulla Qualificazione del Reato
In primo luogo, la Corte ha stabilito che la ricostruzione operata dalla Corte d’Appello era logica e coerente. Le dichiarazioni auto-accusatorie dell’imputato riguardo al suo coinvolgimento nel furto erano state giudicate generiche e prive di riscontri probatori. Di conseguenza, i giudici di merito avevano correttamente ritenuto che mancasse la prova del suo concorso nel reato presupposto, confermando così l’ipotesi di riciclaggio. La Cassazione, in questa sede, non può entrare nel merito di tali apprezzamenti fattuali, se non sono palesemente illogici, cosa che in questo caso non era.
Sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Questo è il punto centrale della pronuncia. La Corte ha ritenuto pienamente legittimo il diniego delle attenuanti generiche. I giudici d’appello avevano motivato la loro scelta valorizzando due elementi chiave:
* L’assenza di resipiscenza: l’imputato non aveva mostrato alcun segno di pentimento.
* La personalità negativa: questa era desumibile dalla sua condotta processuale, ovvero l’aver fornito una versione dei fatti non veritiera, finalizzata unicamente a ridurre la propria responsabilità penale.
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: non è necessario che il giudice, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che la motivazione si concentri su quelli ritenuti decisivi e rilevanti. Nel caso di specie, la scelta di presentare una versione dei fatti falsa è stata considerata un elemento così significativo da superare ogni altro possibile fattore favorevole.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione. Essa conferma che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio ampiamente discrezionale del giudice di merito. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata attraverso una motivazione logica e fondata su elementi concreti. La condotta processuale dell’imputato, inclusa la sua strategia difensiva, può essere legittimamente utilizzata come indicatore della sua personalità e del suo grado di pentimento. Una difesa che si rivela mendace non solo non raggiunge il suo scopo, ma può addirittura ritorcersi contro l’imputato, fornendo al giudice un solido argomento per negare qualsiasi forma di clemenza.
Un imputato che si auto-accusa di un reato meno grave per evitarne uno più grave ottiene sempre la riqualificazione del fatto?
No. Secondo la Corte, se le dichiarazioni auto-accusatorie sono generiche e non supportate da prove, il giudice può ritenerle non credibili e confermare l’accusa originaria più grave.
Per quale motivo possono essere negate le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche possono essere negate se il giudice rileva elementi negativi decisivi, come l’assenza di pentimento (resipiscenza) e una personalità negativa dell’imputato, desumibile anche dal suo comportamento processuale, come il fornire una versione dei fatti non veritiera.
Il giudice, nel negare le attenuanti generiche, deve considerare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che è sufficiente che la motivazione del diniego si basi su elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza la necessità di prendere in esame ogni singolo aspetto favorevole o sfavorevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12877 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12877 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BELVEDERE MARITTIMO il 06/07/1980
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all’art. 648-bis cod. p nonché alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto, è al contempo aspecifico manifestamente infondato. La Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed esente da manifesta illogicità, ha correttamente esplicitato le ragioni della pen responsabilità del ricorrente in ordine al reato di riciclaggio,stante l’assenza di elementi probat indicativi del suo coinvolgimento nel reato presupposto di furto ed, in particolare, stante genericità delle dichiarazioni auto-accusatorie rese dall’COGNOME in ordine al rifer coinvolgimento nell’illecita sottrazione della Fiat Panda di proprietà della persona offesa (ve pag. 4 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili i termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
considerato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità. I giudici di appe hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, l’assenza d resipiscenza nonché la personalità negativa del ricorrente desumibile dalla prospettazione di una versione dei fatti non veritiera e volta unicamente ad attenuare la propria responsabilità penale (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). Deve essere in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel ca specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevan rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/202 Bianchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02-);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025
Il Presidente