Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e il Peso dei Precedenti Penali
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi a disposizione del giudice per personalizzare la pena e adeguarla alla specifica situazione dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto, ma il risultato di una valutazione discrezionale basata su precisi parametri. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di tale discrezionalità, sottolineando come i precedenti penali e la condotta processuale negativa possano legittimamente fondare un diniego.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990). L’imputato, dopo la conferma della condanna in Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione. Il motivo principale del ricorso era incentrato sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Corte: Il Ruolo dei Precedenti nel Diniego delle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello di negare le attenuanti generiche era stata correttamente e logicamente argomentata. I giudici di merito avevano basato la loro scelta su due elementi chiave:
1. I precedenti penali dell’imputato.
2. Il comportamento processuale negativo, manifestatosi nella distruzione di un dispositivo di controllo che gli era stato applicato.
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione per la concessione delle attenuanti è un “giudizio di fatto”, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che non sia contraddittoria e che dia conto degli elementi ritenuti preponderanti.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si articola su alcuni punti cardine. In primo luogo, viene riaffermato che il giudice del merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale, ma può concentrarsi su quelli che ritiene più rilevanti per la decisione. Nel caso specifico, il richiamo ai precedenti penali è stato considerato di per sé sufficiente a giustificare l’esclusione del beneficio.
Inoltre, la Corte territoriale non si era limitata a questo. Aveva individuato un ulteriore comportamento di sicura valenza negativa: la distruzione del dispositivo di controllo. Questo atto è stato interpretato come un indicatore della personalità del ricorrente, rafforzando la decisione di non concedere le attenuanti.
La Cassazione, citando una propria precedente sentenza (n. 43952/2017), ha confermato che questo tipo di giudizio, basato su elementi concreti e argomentato senza vizi logici, non può essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità. Il ricorso, di fatto, chiedeva una rilettura del merito della vicenda, compito che esula dalle funzioni della Suprema Corte.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. Insegna che la richiesta di attenuanti generiche non può basarsi su una generica speranza di clemenza, ma deve fare i conti con la storia personale e processuale dell’imputato. I precedenti penali non sono un mero dato anagrafico, ma un fattore che il giudice può legittimamente considerare come preponderante per negare una riduzione di pena. Allo stesso modo, il comportamento tenuto durante il procedimento ha un peso significativo. La decisione finale spetta al giudice di merito, e la sua valutazione, se ben motivata, è difficilmente attaccabile in Cassazione. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
I precedenti penali sono sufficienti per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo l’ordinanza, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell’imputato è un elemento sufficiente per giustificare la decisione del giudice di escludere la concessione delle attenuanti generiche.
Quali elementi considera il giudice per la concessione delle attenuanti generiche?
Il giudice valuta gli elementi indicati nell’art. 133 del codice penale, che includono la gravità del reato, la capacità a delinquere del colpevole, i suoi precedenti penali e la sua condotta. Può considerare preponderanti alcuni elementi rispetto ad altri per fondare la sua decisione discrezionale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. La difesa contestava una valutazione di merito (l’opportunità di concedere le attenuanti), che è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione del giudice precedente è logica, coerente e non contraddittoria, come nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13054 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13054 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il 23/09/2000
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze ha cc:infermato la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Livorno con la iale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.Ft. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputate: e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione i relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod.pe n. è st argomentato in ragione dei precedenti penali e del comportamento processua e negativo (ha distrutto il dispositivo di controllo che gli era stato applicato).
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudi;:ic , di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, essendo sufficiente, a fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti pen dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01) e, quantc al caso in esame, oltre ai precedenti penali la corte territoriale ha individuato u i ulte comportamento di sicura valenza negativa, ai sensi dell’art. 133 cod.pen., della pwsonalità del ricorrente. Si tratta di un giudizio che appare congruamente argomentato e pertanto incensurabile in questa sede.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costtuzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della zausa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché uello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamenl e fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/03/2025
Il Consigli nsore
Il Presidente