Attenuanti Generiche: la Cassazione sul Diniego Basato su Precedenti e Gravità del Fatto
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione su quando il diniego di tale beneficio sia legittimo e sulle conseguenze di un ricorso proposto con motivi palesemente infondati. Il caso analizzato riguarda un imputato condannato per reati legati agli stupefacenti, il cui ricorso si basava esclusivamente sulla richiesta di riconsiderare il mancato riconoscimento di queste circostanze.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Prato per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990). In sede di appello, la Corte di Firenze aveva parzialmente riformato la sentenza, riducendo la pena inflitta. Tuttavia, i giudici di secondo grado avevano confermato il diniego delle attenuanti generiche.
Contro questa decisione, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione alla mancata concessione del beneficio. L’obiettivo era ottenere un’ulteriore riduzione della pena attraverso il riconoscimento di circostanze favorevoli.
La Decisione della Corte: Inammissibilità e Fondamento del Diniego delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Secondo i giudici supremi, la decisione della Corte d’Appello di negare le attenuanti generiche era stata argomentata in modo logico e coerente, e pertanto non era censurabile in sede di legittimità.
I Criteri di Valutazione del Giudice di Merito
La motivazione del diniego si basava su due pilastri fondamentali, entrambi riconducibili ai criteri di valutazione indicati dall’art. 133 del codice penale:
1. Le circostanze del fatto: La Corte d’Appello aveva evidenziato che le cessioni di stupefacenti erano state ripetute in un arco temporale significativo, un elemento che denota una certa gravità della condotta.
2. I precedenti penali specifici: L’esistenza di precedenti condanne per reati della stessa natura è stata considerata un indicatore della capacità a delinquere dell’imputato e un fattore ostativo alla concessione del beneficio.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il giudizio sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile se non è contraddittoria e se tiene conto degli elementi rilevanti. È sufficiente che il giudice indichi, anche solo richiamandoli, i fattori preponderanti che lo hanno portato alla decisione, come i precedenti penali.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso
La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza ha comportato due importanti conseguenze per il ricorrente:
* Condanna alle spese: In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
* Preclusione della prescrizione: La Corte ha ricordato che un ricorso inammissibile non instaura un valido rapporto processuale. Di conseguenza, è preclusa la possibilità per il giudice di rilevare e dichiarare cause di non punibilità, come la prescrizione del reato, eventualmente maturate dopo la sentenza d’appello.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Suprema Corte si incentrano sul perimetro del sindacato di legittimità riguardo alle valutazioni di merito. Il giudice di merito ha un’ampia discrezionalità nel valutare se concedere le attenuanti generiche, purché la sua decisione sia ancorata ai parametri dell’art. 133 c.p. e sia espressa con una motivazione congrua. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente individuato elementi di valenza negativa (la serialità della condotta e i precedenti specifici) sufficienti a giustificare l’esclusione del beneficio. Il richiamo ai precedenti penali, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, è di per sé una ragione bastante per negare le attenuanti. Il ricorso, non evidenziando vizi logici o contraddizioni palesi nella sentenza impugnata, si risolveva in una mera richiesta di rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità. Di qui la sua manifesta infondatezza.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa ordinanza conferma che per contestare efficacemente in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche, non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice di merito. È necessario, invece, dimostrare che la sua motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o che ha omesso di considerare elementi positivi decisivi. Proporre un ricorso basato su motivi generici o palesemente infondati non solo è destinato al fallimento, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche negative e impedisce di beneficiare di eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione.
Perché la Corte di Cassazione ha negato le attenuanti generiche?
La Corte non ha negato le attenuanti, ma ha confermato la decisione del giudice d’appello. Ha ritenuto che la motivazione del diniego, basata sui precedenti penali specifici dell’imputato e sulla ripetitività dei reati commessi, fosse logica, coerente e sufficiente a giustificare l’esclusione del beneficio.
È sufficiente avere precedenti penali per vedersi negate le attenuanti generiche?
Sì, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione richiamato in questa ordinanza, il solo riferimento ai precedenti penali dell’imputato può essere considerato un elemento sufficiente per motivare il diniego delle attenuanti generiche, in quanto indice della capacità a delinquere del soggetto.
Cosa comporta un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile?
Comporta due conseguenze principali: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende (in questo caso 3.000 euro), e l’impossibilità per la Corte di dichiarare eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate dopo la sentenza di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13057 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13057 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOMENOME nato il 11/06/1989
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
9
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Fir parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Prato ed ha ridotto la :NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottob 309 come contestati nei capi di imputazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato e chiesto l’annullamento, deducendo la violazione di legge e il vizio di n -c:ivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. argomentato in ragione delle circostanze del fatto (cessioni ripetute in un rild temporale) e dei precedenti penali specifici. In tema di attenuanti generiche, il merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede :li purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elemertl.i, indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della c dell’esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti richiamo in sentenza ai precedenti penali dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del 1.3 Rv. 271269 – 01) e, quanto al caso in esame, oltre ai precedenti penali la corte ha individuato un ulteriore comportamento di sicura valenza negativa, ai sensi cl e cod.pen., della gravità del fatto. Si tratta di un giudizio che appare ccn argomentato e pertanto incensurabile in questa sede.
Va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ic cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragio consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, : -tanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2 Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, COGNOME) cosicché è prec dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della senter12 . 3 in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, COGNOME, Rv. 263119).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costit . Azionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue a dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativameni e fiss € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti: , delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/03/2025
Il Consiglier COGNOME
sore GLYPH
Il Presidente