Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Motivazione del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale, consentendogli di adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i criteri che rendono legittimo il diniego di tali attenuanti e i principi che governano la valutazione della recidiva.
Il Caso in Esame
Due persone venivano condannate in secondo grado dalla Corte d’Appello per i reati di furto e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Avverso tale sentenza, le imputate proponevano ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti:
1. In via congiunta: la violazione di legge e il difetto di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2. Solo per una delle due: l’errata valutazione della recidiva, considerata un fattore aggravante.
Le ricorrenti sostenevano che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato gli elementi a loro favore nel negare la riduzione di pena prevista dall’art. 62 bis c.p.
La Decisione della Corte sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Per quanto riguarda il primo punto, quello cruciale sulle attenuanti generiche, i giudici supremi hanno ribadito un principio consolidato: non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È invece sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque più rilevanti per la decisione. Se la motivazione è esente da palesi illogicità, come nel caso di specie, la decisione è da considerarsi legittima. In altre parole, gli altri elementi non menzionati si intendono implicitamente superati dalla valutazione complessiva.
La Valutazione della Recidiva
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla recidiva, è stato respinto. La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla sussistenza e rilevanza della recidiva non può basarsi unicamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale trascorso dalle precedenti condanne. Il giudice deve, invece, compiere un’analisi concreta e approfondita, basata sui criteri dell’art. 133 c.p., per stabilire se esista un effettivo legame tra il reato per cui si procede e i precedenti. Occorre verificare se la condotta criminale passata sia indicativa di una “perdurante inclinazione al delitto” che abbia agito come fattore criminogeno per la commissione del nuovo reato. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva correttamente applicato questi principi.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Suprema Corte si fondano su principi giurisprudenziali consolidati volti a preservare l’autonomia di valutazione dei giudici di merito, purché esercitata entro i binari della logicità e della corretta applicazione della legge. Per le attenuanti generiche, si conferma che il giudice ha un ampio potere discrezionale, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità se supportato da una motivazione non manifestamente illogica. Per la recidiva, viene ribadita la necessità di una valutazione sostanziale e non meramente formale, che colleghi il passato criminale dell’imputato al nuovo fatto, dimostrando una concreta e aumentata pericolosità sociale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due importanti principi. In primo luogo, la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico dell’imputato, ma una valutazione discrezionale del giudice che, se motivata in modo logico e coerente con gli elementi decisivi del caso, non può essere messa in discussione in Cassazione. In secondo luogo, la recidiva non opera come un automatismo sanzionatorio, ma richiede un’indagine approfondita sulla personalità del reo e sul nesso criminologico tra i vari reati commessi. Questa pronuncia serve da monito: i ricorsi per Cassazione basati su critiche generiche alla valutazione di merito del giudice, senza evidenziare vizi logici macroscopici, sono destinati all’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No, non è necessario. La Corte di Cassazione ha stabilito che è sufficiente che il giudice di merito, nel motivare il diniego, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, anche se sfavorevoli, senza dover esaminare ogni singolo aspetto favorevole dedotto dalle parti.
Come deve essere valutata la recidiva da un giudice?
La valutazione della recidiva non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso dalle precedenti condanne. Il giudice deve esaminare in concreto il rapporto tra il nuovo reato e i precedenti, verificando se la passata condotta criminale indichi una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito sulla commissione del nuovo reato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Le persone che hanno presentato il ricorso vengono condannate al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10596 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10596 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a MOLA DI BARI il 11/08/1994
NOME nato a TORINO il 20/02/1998
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME e COGNOME NOME ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di condanna per i reati di cui agli artt. 624 bis e 707 cod. pen.
Considerato che il primo motivo comune con il quale le ricorrenti contestano l’inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso relativo alla sola COGNOME NOMECOGNOME con il quale si contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato atteso che:
il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025 Il co GLYPH gliere GLYPH sore GLYPHIl Presidente