Attenuanti generiche: quando il diniego è legittimo? L’analisi della Cassazione
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sul diniego di tali circostanze, specialmente in presenza di precedenti penali a carico dell’imputato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che, tra le altre cose, aveva confermato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L’appellante lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, ritenendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente considerato gli elementi a suo favore. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a valutare la correttezza della decisione impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, il motivo di ricorso era meramente riproduttivo di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito. La decisione della Corte d’Appello era, infatti, basata su argomenti giuridici corretti e privi di illogicità manifeste, rendendo la statuizione insindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Il peso delle attenuanti generiche e i precedenti
Il fulcro della motivazione risiede nel principio che regola la valutazione delle attenuanti generiche. La Corte ha sottolineato che la decisione del giudice di merito di negare le attenuanti era ampiamente giustificata dalla presenza di ‘plurimi precedenti penali’ e dalla ‘assenza di elementi positivi di valutazione’. Questa motivazione, sebbene sintetica, è stata ritenuta esente da vizi logici e, pertanto, sufficiente a sorreggere la decisione.
Inoltre, la Cassazione ha richiamato un principio consolidato nella sua giurisprudenza: il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa. È sufficiente che egli faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. La scelta di valorizzare determinati elementi (in questo caso, i precedenti penali) comporta un’implicita svalutazione di tutti gli altri argomenti contrari, che si considerano così superati dalla valutazione complessiva.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che un ricorso in Cassazione basato esclusivamente sulla riconsiderazione di elementi già valutati dal giudice di merito ha scarse probabilità di successo, specialmente se la motivazione della sentenza impugnata è logica e coerente. La presenza di un casellario giudiziale non immacolato costituisce un ostacolo significativo all’ottenimento delle attenuanti generiche.
Per la difesa, emerge la necessità di non limitarsi a contestare genericamente la valutazione del giudice, ma di evidenziare specifici e manifesti vizi logici nel suo ragionamento o la mancata considerazione di elementi positivi di eccezionale rilevanza. La discrezionalità del giudice di merito nella concessione delle attenuanti è ampia, e il controllo della Cassazione si limita a verificare la non manifesta illogicità della motivazione, senza poter entrare nel merito della valutazione dei fatti.
La presenza di precedenti penali è sufficiente per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo l’ordinanza, la presenza di plurimi precedenti penali, unita all’assenza di elementi positivi di valutazione, costituisce una motivazione esente da manifesta illogicità e sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
Il giudice deve rispondere a ogni singolo argomento della difesa quando nega le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione ribadisce che non è necessario. È sufficiente che il giudice di merito motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi. Tale valutazione implica il superamento di tutti gli altri argomenti favorevoli o sfavorevoli non menzionati.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10706 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10706 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 17/04/1982
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale NOME deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Catania il 12/09/2024 in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché manifestamente infondato e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Rilevato in particolare che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (plurimi precedenti penali ed assenza di elementi positivi di valutazione), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti d o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025