Attenuanti generiche: la motivazione sintetica del giudice è sufficiente a negarle
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un potere discrezionale per adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questo potere, stabilendo che una motivazione concisa ma logicamente coerente è sufficiente a giustificare il diniego di tali circostanze.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la decisione di primo grado di non concedergli le attenuanti generiche. L’unico motivo di ricorso si concentrava proprio sulla presunta illegittimità di tale diniego. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato gli elementi a favore del proprio assistito. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva basato la sua decisione sull’assenza di elementi di segno positivo e sulla natura totalmente immotivata dell’azione criminosa commessa dall’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo di impugnazione manifestamente infondato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma l’orientamento consolidato della giurisprudenza in materia di valutazione delle attenuanti generiche.
Le motivazioni del diniego delle attenuanti generiche
Il punto centrale della decisione risiede nel principio che regola la motivazione del giudice nel concedere o negare le attenuanti generiche. La Cassazione ha ribadito un concetto fondamentale: il giudice non è obbligato a prendere in esame, uno per uno, tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti processuali.
È invece sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno considerato come fattori preponderanti l’assenza di elementi positivi valutabili e la natura immotivata del reato. Questa valutazione, secondo la Cassazione, è esente da vizi logici e, una volta espressa, assorbe e supera implicitamente ogni altro elemento di segno contrario. In altre parole, se il giudice ritiene che la gravità del fatto o l’assenza di pentimento siano decisivi, non è tenuto a spiegare perché altri fattori, come ad esempio l’incensuratezza, non siano stati ritenuti sufficienti per concedere il beneficio.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. Conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena e stabilisce che un ricorso in Cassazione basato sul diniego delle attenuanti generiche ha scarse probabilità di successo se la motivazione della sentenza impugnata, per quanto sintetica, appare logica e coerente. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare elementi potenzialmente favorevoli, ma è necessario argomentare in modo convincente sul perché questi elementi debbano essere considerati prevalenti rispetto a quelli negativi. La decisione sottolinea inoltre le conseguenze di un ricorso infondato: oltre alla conferma della condanna, l’imputato si espone al pagamento di ulteriori somme a titolo di sanzione processuale.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No, secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, rimanendo tutti gli altri implicitamente disattesi o superati da tale valutazione.
Quando un ricorso per cassazione sul diniego delle attenuanti generiche viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile quando il motivo è ritenuto manifestamente infondato, cioè quando la motivazione del giudice di merito, pur essendo sintetica, risulta esente da evidenti illogicità e si basa su elementi concreti, come l’assenza di aspetti positivi e la natura immotivata del reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte (in questo caso tremila euro), in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 168 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 168 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 21/02/1970
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di Savona NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata ove si richiama l’assenza di elementi di segno positivo e la natura totalmente immotivata dell’azione criminosa) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.