Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9954 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9954 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 13/05/1967
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostit ProcuratorCO COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in esito a giudiz abbreviato ed in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenz del 10 novembre 2023, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, emessa il 7 marzo 2023, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di rapina aggravata concorso di cui al capo 4 della imputazione, commesso ai danni di una farmacia. L’imputato è stato assolto dalle altre imputazioni di rapina contestategli ai 1, 2 e 3.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte ha attribuito al ricorrente una condotta concorsuale rispetto all’azione posta in essere dal coimputato separatamente giudicato COGNOME NOMECOGNOME nonostante le evidenze processuali non documenterebbero se non una mera connivenza non punibile;
violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi in parte generici e, in parte, manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, la Corte di appello, per giungere alla condanna del ricorrente, ha valorizzato le dichiarazioni accusatorie del coimputato – che lo aveva indicato come soggetto suo correo che aveva svolto le funzioni di “palo”, rimanendo all’esterno della farmacia – ponendole in relazione alle immagini delle telecamere presenti nella zona del delitto, che avevano consentito di riprendere i due imputati sia prima del delitto in zona vicina alla farmacia, che dopo la rapina, nel possesso congiunto della refurtiva, a dimostrazione del loro concorso materiale nel reato.
Di tali decisivi e convergenti elementi di prova nel ricorso non vi è menzione
In ordine al secondo motivo, la Corte di appello non ha motivato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto il motivo di appello, in proposito, era del tutto generico, non superando le argomentazioni spese dal primo giudice siccome volte a valorizzare i cospicui precedenti penali del ricorrente ed il comportamento processuale non resipiscente pur a fronte di prove schiaccianti a suo carico.
Si è fatto espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all’art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).
Inoltre, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che la manifesta infondatezza della richiesta difensiva – che emerge, nella specie, avuto riguardo alla sua genericità -impedisce di ritenere viziata per mancanza di motivazione la
sentenza impugnata e di procedere al suo annullamento (tra le tante, Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, COGNOME).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 28/01/2025.