Attenuanti Generiche: Quando il Diniego è Legittimo secondo la Cassazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questa discrezionalità, chiarendo quando il diniego di tali circostanze sia da considerarsi legittimo e non sindacabile in sede di legittimità. Il caso analizzato offre spunti fondamentali per comprendere i criteri che guidano i giudici in questa delicata valutazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La Corte territoriale aveva confermato la sua condanna, negandogli la concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’articolo 62 bis del codice penale. L’imputato ha quindi deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. L’unico motivo di ricorso, infatti, verteva esclusivamente sulla mancata applicazione di una riduzione di pena legata a tali circostanze.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, la contestazione sollevata dall’imputato non poteva trovare accoglimento. La decisione del giudice di merito sul trattamento punitivo, inclusa la valutazione sulle attenuanti generiche, era sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica. La Corte ha sottolineato che il giudice d’appello aveva adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive, giungendo a una conclusione motivata e coerente.
Le Motivazioni: Perché sono state negate le attenuanti generiche?
La Suprema Corte ha avallato il ragionamento della Corte d’Appello, fondato su una serie di elementi concreti che giustificavano ampiamente il diniego delle attenuanti generiche. Le ragioni principali possono essere così sintetizzate:
* Assenza di elementi positivi: La difesa non aveva fornito alcun elemento positivo e apprezzabile a favore dell’imputato che potesse giustificare un trattamento sanzionatorio più mite. La giurisprudenza costante, richiamata anche nell’ordinanza, afferma che l’applicazione delle attenuanti generiche richiede la presenza di elementi di segno positivo, la cui assenza legittima il diniego.
* Intensità del dolo e gravità dei fatti: I giudici di merito hanno tenuto conto dell’elevata intensità dell’intenzione criminale (dolo) e della gravità oggettiva dei reati commessi.
* Notevole pervicacia: Un elemento decisivo è stata la “notevole pervicacia” dimostrata dall’imputato nel portare avanti la sua condotta fraudolenta ai danni delle vittime. Questa ostinazione nel delinquere è stata interpretata come un fattore negativo, incompatibile con la concessione di un beneficio.
La Corte di Cassazione ha quindi ribadito un principio consolidato: il diniego delle attenuanti generiche non necessita di una motivazione analitica quando si basa sull’assenza di elementi positivi da valorizzare. È sufficiente che la motivazione sia logica e non contraddittoria, come avvenuto nel caso di specie.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma che la valutazione sulle attenuanti generiche è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. Un ricorso in Cassazione che si limiti a contestare tale valutazione, senza evidenziare un vizio logico manifesto o una palese contraddittorietà nella motivazione, è destinato all’inammissibilità. Per ottenere una riduzione di pena, è onere della difesa presentare e dimostrare concreti elementi positivi (come il comportamento processuale, la confessione, il risarcimento del danno, etc.) che possano essere valutati dal giudice. In assenza di tali elementi, e di fronte a una condotta criminale grave e persistente, il diniego delle attenuanti è una scelta pienamente legittima.
Quando può un giudice negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
Un giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche quando mancano elementi di segno positivo a favore dell’imputato e quando la sua decisione è supportata da una motivazione sufficiente, non illogica e basata su elementi concreti emersi nel processo.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare il diniego delle attenuanti in questo caso?
La Corte ha confermato il diniego sulla base di una valutazione complessiva che includeva la carenza di elementi positivi, l’intensità del dolo, l’oggettiva gravità dei fatti e, in particolare, la notevole pervicacia dimostrata dall’imputato nel truffare le parti offese.
Un ricorso che contesta solo il diniego delle attenuanti generiche è ammissibile in Cassazione?
Non necessariamente. Se la motivazione del giudice di merito è adeguata, sufficiente e priva di vizi logici, come nel caso esaminato, un ricorso che si limita a contestare la valutazione discrezionale sul trattamento punitivo viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6410 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6410 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 15/12/1985
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all’art. 62 bis cod. pen., non è consentito poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della carenza di elementi positivi apprezzabili in tal senso, dell’intensità del dolo, dell’oggettiva gravità dei fatti e della notevole pervicacia dimostrata dell’imputato nel truffare le parti offese);
che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/01/2025
Il Co siglier COGNOME