Attenuanti generiche: la Cassazione chiarisce i limiti del beneficio
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati del diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena finale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali riguardanti l’obbligo di motivazione del giudice quando decide di non concedere tali benefici a un imputato.
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per il reato previsto dall’art. 495 del codice penale, ovvero per aver fornito false dichiarazioni sulla propria identità a un pubblico ufficiale. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti.
Il ruolo della motivazione nel diniego delle attenuanti generiche
Secondo la Suprema Corte, il ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza consolidata stabilisce che, per negare le attenuanti generiche, non è necessaria un’analisi analitica di tutti gli elementi proposti dalla difesa. Al contrario, è sufficiente che il giudice di merito indichi chiaramente gli elementi ritenuti decisivi per giustificare la sua scelta.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano fondato il diniego sulla presenza di precedenti penali a carico dell’imputato. Questo riferimento è stato considerato dalla Cassazione come un parametro oggettivo e sufficiente a delineare una personalità non meritevole di un’ulteriore riduzione della pena.
Implicazioni pratiche per la difesa penale
Questa decisione sottolinea l’importanza della condotta pregressa del reo nel processo decisionale del magistrato. Quando i precedenti penali sono rilevanti, la difesa deve essere in grado di fornire elementi di segno opposto estremamente forti per sperare nel riconoscimento del beneficio. In assenza di tali elementi, il richiamo alla storia giudiziaria del soggetto rende la sentenza difficilmente attaccabile in sede di legittimità.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta inoltre conseguenze economiche non trascurabili, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quantificata in questo caso in tremila euro.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse correttamente motivata. Il giudice di appello ha dato atto della sussistenza di precedenti penali che precludono una valutazione positiva della personalità dell’imputato. Tale motivazione rispetta i canoni di logicità e congruità richiesti dalla legge, rendendo superfluo ogni ulteriore approfondimento su altri parametri di valutazione.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato poiché non ha evidenziato lacune reali nel ragionamento dei giudici di merito. La decisione conferma che la discrezionalità del giudice nel concedere o negare le attenuanti generiche è ampia, purché ancorata a fatti concreti e documentati, come la recidiva o i precedenti giudiziari, che impediscono di considerare il fatto come un episodio isolato o meno grave.
Cosa succede se il giudice nega le attenuanti generiche senza una lunga spiegazione?
Il diniego è considerato legittimo se il giudice indica anche un solo elemento decisivo, come i precedenti penali, senza dover analizzare ogni singolo dettaglio della difesa.
Qual è il rischio di presentare un ricorso manifestamente infondato in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
I precedenti penali influenzano sempre la concessione delle attenuanti?
Sì, i precedenti penali sono spesso utilizzati dai giudici come parametro fondamentale per valutare la personalità del reo e decidere se merita o meno una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1037 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1037 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Perugia che- per quanto ancora qui di interesse – ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all’art. 495 cod.pen.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzi violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficient congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rile come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata a proposito dei precedenti dell’imputato).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente