Attenuanti generiche: i limiti dell’obbligo di motivazione del giudice
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei temi più dibattuti nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena finale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui il giudice di merito deve muoversi quando decide di negare tali benefici, specialmente in presenza di reati gravi come la truffa e la sostituzione di persona.
Il caso e i reati contestati
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello per una serie di condotte illecite. All’imputato venivano contestati i reati di sostituzione di persona, possesso di documenti di identificazione falsi e truffa. La difesa ha proposto ricorso lamentando principalmente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62-bis del codice penale.
Secondo la tesi difensiva, il giudice di merito non avrebbe valutato adeguatamente tutti gli elementi favorevoli che avrebbero potuto giustificare una riduzione della sanzione. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto tale doglianza manifestamente infondata, confermando la solidità dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata.
La decisione della Cassazione sulle attenuanti generiche
Il punto centrale della decisione riguarda la portata dell’obbligo di motivazione. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il giudice non deve necessariamente confutare ogni singola argomentazione della difesa o analizzare ogni dettaglio del fascicolo. Al contrario, è sufficiente che la sentenza indichi chiaramente quali siano gli elementi ritenuti determinanti per negare il beneficio.
Questa impostazione mira a garantire l’efficienza del processo penale, evitando che il giudice debba redigere motivazioni enciclopediche su punti secondari. Se gli elementi di gravità del reato o la capacità a delinquere del soggetto sono considerati prevalenti e decisivi, il diniego delle attenuanti è legittimo e insindacabile in sede di legittimità.
Implicazioni pratiche per la difesa
Per chi affronta un processo penale, questa sentenza sottolinea l’importanza di focalizzare la strategia difensiva su elementi concreti e realmente incidenti sulla personalità del reo o sulle modalità del fatto. Non basta elencare genericamente circostanze favorevoli; occorre dimostrare come queste superino, nel bilanciamento complessivo, i fattori negativi evidenziati dall’accusa.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha rilevato che la sentenza di merito era esente da illogicità manifeste. Il giudice di secondo grado aveva correttamente individuato i punti salienti della condotta criminosa, ritenendoli ostativi alla concessione di uno sconto di pena. Il riferimento agli elementi decisivi assorbe e supera ogni altra valutazione su aspetti ritenuti irrilevanti o non idonei a mutare il giudizio complessivo sulla gravità del fatto.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia conferma che il sindacato della Cassazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è limitato alla verifica della coerenza logica della motivazione, senza possibilità di rivalutare il merito delle scelte operate dal giudice territoriale.
Il giudice deve rispondere a ogni richiesta della difesa per negare le attenuanti?
No, il giudice di merito deve solo indicare gli elementi che ritiene decisivi o rilevanti per il diniego, senza dover analizzare ogni singolo dettaglio favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Quali reati hanno portato alla condanna definitiva in questo caso?
La condanna riguardava i reati di sostituzione di persona, possesso di documenti di identificazione falsi e truffa, previsti rispettivamente dagli articoli 494, 497-bis e 640 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1030 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1030 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 27864/2022
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano che – per quanto ancora qui di interesse – ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per i reati di cui agli artt. 494, 497 640 cod.pen.
Ritenuto che il ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuant generiche, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il dinie della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli element favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente ch riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati gli altri da tale valutazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
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