Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11669 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11669 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a TRENTO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d’appello di Trento dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01), anche manifestamente infondato;
che , infatti, tenuto conto che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (così: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01), deve sottolinearsi come, nel caso di specie, i giudici di appello abbiano congruamente argomentato il diniego delle invocate diminuenti, (si veda pag. 6 in ordine alla presenza di precedenti a carico dell’imputato e le pagg. 7 e 8 in ordine alla assenza di elementi positivamente valorizzabili e da cui desumere una sua effettiva resipiscenza), facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 26061);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente