Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10883 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10883 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, 4, che evidenzia la presenza di precedenti penali a carico di entrambi gli imputati, quale causa ostativa al beneficio invocato, con valutazione scevra da contraddizione o da manifesta illogicità, unici parametri in questa sede eventualmente rilevanti – ma, nel caso di specie, nemmeno menzionati nei ricorsi);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 Marzo 2026
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Il Consigliere estensore
Il Presidente