Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40633 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40633 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SANTA FLAVIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 582-585 cod. pen. (capo A), 612, comma secondo, cod. pen. (capo B) e 635 cod. pen. (capo C), mentre ha ridotto la pena, correggendo il computo errato del primo giudice in punto di aumento ex art. 585 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dei reati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 laddove si valorizza l’indole violenta e aggressiva dell’imputato autore di molteplici violazioni della legge e giudicati colpevoli di numerosi reati contro la persona e di minaccia);
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023