Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Discrezionalità del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Con l’ordinanza n. 6432/2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri che legittimano il diniego di tale beneficio, offrendo importanti spunti di riflessione. La decisione in esame sottolinea come la mancanza di elementi positivi di valutazione, unita alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato, costituisca una base solida per una decisione negativa da parte del giudice di merito.
Il Caso in Esame: Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila. Quest’ultima aveva confermato la condanna, negando la concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis del codice penale. L’imputato, nel suo unico motivo di ricorso, lamentava una presunta carenza e contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale, sostenendo che la sua richiesta di una pena più mite non fosse stata adeguatamente valutata.
La Valutazione delle attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello
La Corte d’Appello aveva fondato la propria decisione su una serie di elementi ben precisi. In particolare, i giudici di secondo grado avevano evidenziato:
1. La gravità del fatto: Il reato commesso era stato considerato di particolare serietà.
2. La personalità negativa dell’imputato: L’imputato era già stato condannato in passato per reati analoghi (pluricensurato), un dato che delineava una personalità “allarmante” e una propensione a delinquere.
3. L’assenza di evidenze positive: Non erano emersi elementi favorevoli all’imputato che potessero giustificare una riduzione della pena. La difesa non aveva fornito prove o argomentazioni capaci di bilanciare gli aspetti negativi.
La motivazione della Corte d’Appello, secondo la Cassazione, era quindi sufficiente, logica e basata su un esame completo delle deduzioni difensive.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e ripetitivo. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale: per ottenere le attenuanti generiche, non basta l’assenza di elementi negativi, ma è necessaria la presenza di elementi di segno positivo. In altre parole, spetta all’imputato dimostrare, o quanto meno allegare, circostanze che possano positivamente influenzare il giudizio sulla sua persona e sul fatto commesso.
La Cassazione ha citato un proprio precedente (sentenza n. 24128 del 2021), consolidando l’orientamento secondo cui dall’assenza di elementi positivi deriva legittimamente il diniego della concessione delle attenuanti. Il giudice non ha l’obbligo di cercare d’ufficio elementi favorevoli all’imputato; se questi non emergono dagli atti processuali, la decisione di non ridurre la pena è pienamente giustificata. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico dell’imputato, ma una valutazione discrezionale del giudice che deve essere ancorata a elementi concreti e positivi. La decisione sottolinea l’importanza per la difesa di fornire al giudice elementi apprezzabili che possano giustificare una mitigazione della pena, specialmente in presenza di precedenti penali e di una particolare gravità del reato. Per i cittadini, ciò significa comprendere che la sola assenza di circostanze aggravanti non è sufficiente per ottenere uno sconto di pena; è necessario che emergano aspetti meritevoli di una valutazione favorevole.
Perché i giudici hanno negato le attenuanti generiche in questo caso?
La concessione delle attenuanti generiche è stata negata a causa della gravità del fatto, della personalità negativa e allarmante dell’imputato, che era già pluricensurato per reati simili, e della totale assenza di elementi positivi apprezzabili a suo favore.
È sufficiente non avere commesso fatti particolarmente gravi per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione, l’applicazione delle attenuanti generiche richiede la presenza di elementi di segno positivo. La semplice assenza di circostanze aggravanti o di particolare gravità non è sufficiente per giustificarne la concessione.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6432 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6432 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VILLARICCA il 09/10/1982
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la carenza o la contraddittorietà della motivazione avuto riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico e ripetitivo poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto, motivando il diniego relativo all’applicazione dell’art. 62 bis cod. pen., in considerazione della gravità del fatto e della negativa ed allarmante personalità del prevenuto, già pluricensurato per delitti analoghi, nonché della carenza di positive evidenze apprezzabili a tal fine);
che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/01/2025