Attenuanti generiche: la Cassazione sul dovere di motivazione
Le attenuanti generiche rappresentano uno degli strumenti più delicati nelle mani del giudice penale, permettendo di calibrare la sanzione sulla base della reale gravità del fatto e della condotta del reo. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto, e il diniego deve essere supportato da una motivazione che rispetti precisi standard giuridici.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Firenze, che aveva confermato la condanna per un tentativo di furto negando, al contempo, il riconoscimento delle circostanze previste dall’art. 62-bis del codice penale.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine da un procedimento per tentativo di furto. Dopo la condanna in secondo grado, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su un unico motivo: la contestazione del diniego delle attenuanti generiche. Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente gli elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici di legittimità hanno chiarito che il sindacato della Cassazione sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche è limitato. Non è compito della Corte di Cassazione sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che quest’ultimo abbia fornito una spiegazione logica e coerente della propria scelta.
Oltre alla conferma della condanna, l’ordinanza ha disposto il pagamento delle spese processuali e di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, sanzione tipica per i ricorsi dichiarati inammissibili.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione su un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato. Per motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione ogni singola argomentazione spesa dalla difesa o ogni dettaglio del fascicolo. È invece sufficiente e necessario che la sentenza faccia un “congruo riferimento” agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per escludere il beneficio. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente individuato i fattori ostativi alla concessione delle attenuanti, rendendo la motivazione immune da vizi logici o giuridici.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio in cui si richiede una nuova valutazione dei fatti. Quando il giudice di merito offre una motivazione strutturata e basata su elementi concreti, la scelta di non concedere le attenuanti generiche resta insindacabile. Per i cittadini e i professionisti, ciò sottolinea l’importanza di focalizzare la strategia difensiva su vizi di legittimità reali piuttosto che su generiche lamentele circa la severità della pena applicata.
Il giudice deve analizzare tutti gli elementi favorevoli per negare le attenuanti generiche?
No, il giudice di merito non è obbligato a esaminare ogni singolo elemento, ma deve indicare chiaramente i fattori ritenuti decisivi per giustificare il diniego del beneficio.
Cosa succede se un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, non potendo la Cassazione rivalutare i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40586 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40586 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASCINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per un tentativo di furto;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3);
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023