Attenuanti generiche e diniego: la decisione della Cassazione
Le Attenuanti generiche rappresentano uno degli aspetti più delicati del diritto penale, poiché permettono al giudice di adeguare la sanzione alla reale entità del fatto e alla personalità del reo. Tuttavia, il loro riconoscimento non è un atto dovuto, ma il frutto di una valutazione discrezionale che deve trovare fondamento in elementi positivi.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema del ricorso contro il diniego di tali benefici, chiarendo quando la decisione del giudice di merito diventa insindacabile.
Il caso e il ricorso in Cassazione
Un imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello lamentando, tra i vari motivi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62-bis c.p. La difesa sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero valutato correttamente la situazione, chiedendo una riforma della pena. Oltre a ciò, venivano sollevate critiche generiche sull’accertamento della responsabilità penale.
La decisione della Suprema Corte
Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze espresse erano prive della necessaria specificità richiesta per il giudizio di legittimità. Quando un ricorso si limita a contestare genericamente la decisione di merito senza individuare vizi logici macroscopici, non può trovare accoglimento.
Le motivazioni
La Corte ha fondato il rigetto sulla solidità della motivazione espressa nel grado precedente. Il diniego delle Attenuanti generiche è stato giustificato attraverso due pilastri fondamentali: la gravità delle condotte aggressive messe in atto e la personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali. Questi elementi, secondo i giudici, precludono la concessione di un trattamento di favore. Poiché la Corte d’Appello ha argomentato in modo logico e coerente, la Cassazione non può procedere a una nuova valutazione dei fatti, compito che esula dalle sue funzioni.
Le conclusioni
Il provvedimento si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi reali nella motivazione, poiché il semplice disaccordo con la valutazione del giudice sulla gravità del reato o sui precedenti non è sufficiente a ribaltare una sentenza in Cassazione. La presenza di condotte violente e una storia criminale pregressa restano ostacoli significativi al riconoscimento di benefici sanzionatori.
Perché i precedenti penali impediscono le attenuanti generiche?
I precedenti penali indicano una personalità incline alla reitera del reato, portando il giudice a ritenere l’imputato non meritevole di una riduzione della pena basata sulla condotta di vita.
Cosa si intende per ricorso generico in Cassazione?
Si tratta di un’impugnazione che non specifica i vizi logici o giuridici della sentenza, limitandosi a chiedere un nuovo esame dei fatti già valutati nei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità delle questioni sollevate, solitamente destinata alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39651 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39651 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NARDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi in tema di omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili per genericità, avendone la Corte giustificato il diniego per le modalità del fatto in ragione della gravità delle condotte aggressive e della personalità dell’imputato gravato da numerosi precedenti penali, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che anche le ulteriori censure in punto di accertamento della responsabilità sono ugualmente generiche, avendo la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, congruamente motivato, su tutte le questioni in fatto ed in diritto sollevate dal ricorrente;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così COGNOME il 18 settembre 2023