Attenuanti generiche e recidiva: la guida alla decisione della Cassazione
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta uno dei pilastri della discrezionalità del giudice nel sistema penale italiano. Spesso, la difesa punta su queste circostanze per mitigare il rigore della pena, ma la loro concessione non è affatto automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i limiti e i doveri motivazionali dei giudici di merito quando si trovano a dover decidere su questo specifico punto.
Il caso di lesioni personali aggravate
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali, aggravata dalla presenza di una recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando la violazione di legge, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente valutato gli elementi necessari per concedere le attenuanti generiche previste dall’articolo 62-bis del Codice Penale.
La struttura del ricorso in Cassazione
L’unico motivo di doglianza riguardava proprio il trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto considerare maggiormente i fattori favorevoli emersi durante il processo. Tuttavia, la Suprema Corte ha analizzato la tenuta logica della sentenza impugnata, verificando se la motivazione fornita dai giudici di secondo grado fosse coerente con i principi di diritto vigenti.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla natura stessa del giudizio di legittimità: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti, ma deve solo controllare che la motivazione sia esistente, logica e non contraddittoria. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano correttamente individuato nella gravità del fatto e nei precedenti penali dell’imputato ragioni sufficienti per negare il beneficio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si poggiano su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il giudice, quando nega la concessione delle attenuanti generiche, non ha l’obbligo di prendere in considerazione ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, dedotto dalle parti. È invece sufficiente che egli faccia riferimento agli indici ritenuti decisivi o comunque rilevanti per formare il proprio convincimento. La presenza di una recidiva specifica e reiterata è stata considerata un elemento assorbente, tale da rendere superflua l’analisi di eventuali altri fattori di segno opposto. La motivazione della Corte d’Appello è stata dunque giudicata adeguata e immune da vizi logici.
Le conclusioni
Le conclusioni che si traggono da questo provvedimento sono chiare: il riconoscimento delle attenuanti generiche non è un diritto incondizionato dell’imputato, ma l’esito di una valutazione discrezionale del giudice. Tale valutazione è difficilmente attaccabile in sede di legittimità se supportata da una motivazione che metta in luce la pericolosità sociale del reo o la particolare gravità della condotta. Per chi affronta un processo penale, ciò significa che la strategia difensiva deve concentrarsi sulla produzione di elementi concreti e di forte impatto, capaci di superare la valutazione negativa derivante da eventuali precedenti penali.
Il giudice deve motivare il diniego di ogni singola attenuante richiesta?
No, il giudice può limitarsi a indicare gli elementi che ritiene decisivi per il diniego, come la gravità del reato o i precedenti penali, senza analizzare ogni dettaglio favorevole.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
La recidiva impedisce sempre l’ottenimento delle attenuanti generiche?
Non lo impedisce in assoluto, ma rappresenta un forte indice negativo che il giudice può utilizzare per giustificare il mancato riconoscimento del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41292 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41292 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno di condanna per il reato di lesioni personali monoaggravato, con recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale;
Rilevato che l’unico motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di le quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche- è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale ch hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata all giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può lim fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.