Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42826 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42826 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado, in ordine al reato di tent furto;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione dell circostanze attenuanti generiche di cui all’ad. 62-bis e dall’ad- 62, comma primo, n. 4, pen., oltre che l’applicazione della recidiva contestata, è reiterativo e aspecifico, o manifestamente infondato.
Invero, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merit elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, ed il riferimento al precedente penale del ricorrente); inoltre, il motivo sull’attenuante 62, comma primo, n. 4, cod. pen. è inedito, poiché in appello si è dedotta la richies riconoscimento dell’attenuante ex art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.; ancora con l valorizzazione del medesimo scopo di lucro del precedente penale, e della relativa su realizzazione, rispetto al reato in esame, si è risolta la questione dedotta circa la sussi della recidiva, la cui censura, pertanto, si rivela manifestamente infondata, oltr palesemente generica nella sua formulazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
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