Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42789 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42789 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di app Messina che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine di cui all’art. 624-bis cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessio circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62bis cod. pen. e, in generale, si contesta l dosimetria sanzionatoria, è manifestamente infondato, dal momento che, secondo l’in consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è su congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnat
Il motivo è anche, di fondo, afflitto da vizio di generica formulazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente