Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42743 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42743 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROCCABASCERANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce la violazione di le e il vizio di motivazione rispetto al trattamento sanzioNOMErio, lamentando la manc concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui il ricorrente sarebbe meritevole p precedenti penali non allarmanti e il buon comportamento processuale, per essersi la Corte territoriale limitata ad aderire per relationem alla decisione di primo grado;
Considerato che trattasi di motivo non consentito dalla legge in sede di legittimit quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazi e da adeguato esame delle deduzioni difensive, dovendosi fare applicazione del consolidato principio secondo cui, trattandosi di una sentenza c.d. “doppia conforme”, la motivazione de sentenza d’appello si salda con quella di primo grado espressamente richiamata; ed invero, se come nel caso di specie – il primo giudice ha preso precisa posizione sulle deduzioni difensive le ha logicamente vagliate e superate e la parte le abbia riproposte, puramente e semplicemente al giudice di appello senza dolersi delle ragioni con le quali le questioni siano state attraverso l’articolazione del ragionamento probatorio contenuto nella sentenza impugnata o senza prospettare nuovi profili di valutazione, ben può la Corte d’appello limitarsi a richi la sentenza di primo grado che integralmente condivida (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, Rv. 259666) e la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo g per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615); co giudizio di merito non illogicamente argomentato e qui non altrimenti valutabile, la sentenz primo grado (pag. 4), richiamata da quella di appello, attesta, infatti, che non risulta comportamento positivamente valutabile nella condotta dell’imputato, gravato da plurim precedenti penali e che ha commesso plurime violazioni della disciplina sui rifiuti nell’arco d mesi, né è comprensibile il riferimento fatto dal ricorrente al preteso buon comportamen processuale, trattandosi di imputato giudicato in assenza e non potendosi certo al proposi considerare la scelta di definire il processo con rito abbreviato, già di per sé premiata riduzione ex lege della pena; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 settembre 2023.