Attenuanti Generiche: la Cassazione Conferma il Diniego per Ostinazione nel Reato
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato e alle circostanze del reato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti della discrezionalità del giudice e le ragioni che possono legittimamente fondare un diniego, specialmente di fronte a una condotta criminale persistente.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo che aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva confermato la sua responsabilità penale per la violazione sistematica di un foglio di via obbligatorio, negandogli la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale aveva motivato la sua decisione evidenziando l'”assoluta pervicacia” dell’imputato, ovvero la sua ostinata determinazione nel violare la misura, e tenendo conto dei suoi precedenti penali, anche per reati della stessa specie. L’imputato, ritenendo ingiusta tale valutazione, si è rivolto alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte e le Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno stabilito che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche era del tutto esente da vizi di logica e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità. In altre parole, la valutazione del giudice di merito sulla mancanza di elementi positivi meritevoli di un trattamento sanzionatorio più mite è stata ritenuta corretta e ben argomentata.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui il giudice non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso nel processo. È infatti sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi per la decisione. Nel caso specifico, la persistenza nella condotta illecita e i precedenti penali sono stati considerati elementi talmente rilevanti da superare e rendere irrilevante ogni altro potenziale fattore a favore dell’imputato. La Corte ha sottolineato come la “mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da una motivazione esente da manifesta illogicità”.
Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando la Corte alcuna colpa scusabile nella proposizione di un ricorso manifestamente infondato.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce la consolidata linea interpretativa della Cassazione in materia di attenuanti generiche. La decisione finale sulla loro concessione spetta alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale può legittimamente negarle quando la biografia criminale dell’imputato e la sua ostinazione nel delinquere dimostrano una spiccata capacità a delinquere e un’assenza di resipiscenza. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare elementi potenzialmente favorevoli, ma è necessario dimostrare che questi siano così significativi da incrinare il quadro negativo delineato dalla condotta e dai precedenti dell’imputato.
La persistenza nel violare la legge può giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che l’assoluta pervicacia dell’imputato nel violare sistematicamente la legge (in questo caso, un foglio di via obbligatorio) è una motivazione sufficiente e non illogica per non concedere le attenuanti generiche.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per decidere sulle attenuanti generiche?
No. Secondo un principio affermato dalla Corte, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, la cui valutazione supera e assorbe tutti gli altri.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8453 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8453 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME MIKE nato a FIRENZE il 07/12/1978
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La Corte di appello ha evidenziato che l’assoluta pervicacia dell’imputato nel violare sistematicamente il foglio di via obbligatorio non permetteva la concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche considerando i precedenti penali dello stesso, anche per reati della stessa specie.
Pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024