Attenuanti generiche: i limiti dell’obbligo di motivazione del giudice
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati della commisurazione della pena nel diritto penale italiano. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini entro cui il giudice di merito può legittimamente negare tali benefici, stabilendo un principio fondamentale per la difesa tecnica.
Il caso e il ricorso sulle attenuanti generiche
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. Il motivo principale del gravame riguardava la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze previste dall’art. 62-bis del Codice Penale. Secondo la difesa, i giudici di secondo grado non avrebbero adeguatamente valutato gli elementi favorevoli dedotti durante il processo.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno sottolineato come il controllo di legittimità non possa trasformarsi in un nuovo esame del merito, ma debba limitarsi a verificare la tenuta logica della motivazione fornita dai giudici precedenti.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: per motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione singolarmente tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, presentati dalle parti. È invece sufficiente che la sentenza faccia riferimento a quegli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per giustificare la scelta di non concedere lo sconto di pena. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva puntualmente analizzato e disatteso gli argomenti della difesa, rendendo superflua la disamina di ogni altro dettaglio minore. Tale approccio garantisce la coerenza della decisione senza appesantire il percorso logico-giuridico con valutazioni ridondanti.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma che la discrezionalità del giudice nel concedere o negare le attenuanti generiche è ampia, purché sia sorretta da una motivazione che indichi chiaramente i fattori ostativi prevalenti. Per l’imputato, ciò si traduce nella necessità di presentare argomenti difensivi di particolare forza, capaci di incidere realmente sulla valutazione del magistrato. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, oltre al rigetto del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a conferma del rigore con cui vengono trattati i ricorsi privi di fondamento giuridico.
Il giudice deve analizzare ogni prova della difesa per negare le attenuanti?
No, il giudice può limitarsi a indicare gli elementi che ritiene decisivi per il diniego, senza dover confutare analiticamente ogni singola tesi difensiva.
Cosa rischia chi presenta un ricorso manifestamente infondato?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Qual è la funzione delle attenuanti generiche?
Servono a permettere al giudice di adeguare la pena al caso concreto, considerando circostanze non tipizzate che giustificano una riduzione della sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41620 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41620 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME;
ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti gen manifestamente infondato poiché, secondo il principio consolidato della giurispr legittimità, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il dinie considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilev ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile avvenuto nella specie a pagine 3 e 4 – ove peraltro la Corte territoriale ha p disatteso gli argomenti indicati dalla difesa a supporto dell’istanza – rimanen superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente