Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41657 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41657 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il motivo di ricorso, laddove contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli d dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella spec veda, in particolare, pag. 3, in punto di numerosi precedenti);
ritenuto che le ulteriori doglianze, relative all’eccessività della pena (peraltro già p minimo edittale, prima della diminuente del rito), sono prive di specificità e manifestame infondate in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativ determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio ragionamento illogico;
che, nella specie, in considerazione della motivazione complessivamente considerata, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agl elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, ” equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.